Foro del consumatore e adiectus solutionis causa radicano la giurisdizione italiana (Cass. civ. Sez. Un. n. 11387 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di materia contrattuale di cui all’art. 7, paragrafo 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012 costituisce nozione autonoma, da interpretare alla luce degli obiettivi del regolamento e dei principi comuni agli ordinamenti nazionali. Essa ricomprende l’azione con cui il creditore pretenda dal soggetto designato a ricevere il pagamento per suo conto — l’adiectus solutionis causa — quanto da questi incamerato, poiché la designazione instaura un vincolo obbligatorio tra il designato e il creditore. Ne deriva la competenza speciale del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione, individuato nel domicilio del creditore. La giurisdizione si radica altresì, in via alternativa, per la qualità di consumatore, ove l’attività del professionista sia indirizzata verso lo Stato di domicilio del consumatore stesso.

Il Fatto

Alcune eredi di un’acquirente avevano conseguito, davanti al giudice danese, il riconoscimento dei propri crediti in relazione alla vendita di un’opera d’arte a un compratore di nazionalità danese. A loro insaputa, il legale italiano che le assisteva in forza di procura generale autorizzò una transazione, in base alla quale il debitore si impegnava a versare una somma rilevante sul conto del legale danese designato, che la accantonò presso una banca locale.

Le eredi agirono davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento delle somme. I convenuti eccepirono il difetto di giurisdizione, invocando il foro del convenuto di cui all’art. 4, paragrafo 1, Reg. UE n. 1215/2012. Da qui il regolamento preventivo di giurisdizione promosso dalle attrici e il ricorso incidentale dei resistenti.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno anzitutto dichiarato ammissibile il regolamento richiesto dalla stessa parte che aveva adito il giudice della cui giurisdizione si discute, ravvisando il ragionevole dubbio sulla giurisdizione quale interesse concreto e immediato alla soluzione della questione.

Sul merito, la Corte ha accolto la prima allegazione delle ricorrenti. Muovendo dai considerando del regolamento, ha richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui le norme sulla competenza speciale devono garantire prevedibilità e prossimità tra controversia e giudice. La nozione di materia contrattuale prescinde dalla qualificazione del diritto nazionale e presuppone l’individuazione di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte verso l’altra.

Su questa base, l’incontestata qualificazione dei convenuti come adiectus solutionis causa presuppone la costituzione di un vincolo obbligatorio tra designato e creditore: il primo diviene obbligato, il secondo legittimato ad agire per conseguire quanto ricevuto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale sulle azioni restitutorie e sull’arricchimento senza causa strettamente collegato a un’obbligazione contrattuale.

Quanto al luogo di esecuzione, il criterio dello stretto collegamento conduce al domicilio delle ricorrenti, centro del loro interesse patrimoniale. Non assume rilievo decisivo l’art. 1182, comma 3, cod. civ., stante l’autonomia della nozione unionale di obbligazione. Restano assorbite le ulteriori allegazioni, fondate sul foro del consumatore e sul forum delicti.

La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, davanti al quale ha rimesso le parti anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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