Operazioni soggettivamente inesistenti: prova presuntiva e valutazione unitaria degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 31656 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’inserimento del destinatario in una frode ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, dimostrandola, anche in via presuntiva, con elementi oggettivi e specifici. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice di merito non può valutare gli indizi in modo parcellizzato: deve accertare se essi, singolarmente sforniti di valenza, non l’acquistino nella loro sintesi, in un rapporto di vicendevole completamento. La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dell’imposta, ma è elemento di prova da valutare unitamente agli altri.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, contestando l’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e l’indebita detrazione dell’IVA, con irrogazione delle relative sanzioni. Secondo la prospettazione erariale, un fornitore si serviva di un apparato di società cartiere per creare false fatturazioni di acquisto, poi rivendute a clienti tra cui la contribuente.

La CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi della società. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello dell’Ufficio. Su ricorso della contribuente, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14203 del 2019, cassava con rinvio. Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva la prospettazione della contribuente. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia con tre motivi; resiste la società.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del primo motivo, ritenendolo autosufficiente e non volto a una rivalutazione del merito, avendo l’Agenzia contestato la violazione delle norme sulla formazione del giudizio in tema di prova presuntiva.

Il primo motivo è fondato. Il giudice del rinvio non ha applicato correttamente il principio statuito nell’ordinanza n. 14203 del 2019, che impone all’Amministrazione di provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario della frode, e al contribuente di dimostrare la diligenza massima esigibile.

La Corte rileva una contraddizione nella sentenza impugnata: la CTR, dopo aver premesso che dagli atti non emergeva la conoscenza della frode da parte della società, ha poi preteso la prova della provenienza in nero del materiale, esaminando in modo parcellizzato gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione. Ha valorizzato circostanze irrilevanti, come il fatto che il fornitore non apparisse cartiera se non a posteriori, e ha riprodotto acriticamente le statuizioni della Corte di rinvio.

Il giudice regionale ha trascurato di svolgere un’effettiva valutazione complessiva degli indizi, accertando se essi, singolarmente privi di valenza, non l’acquistassero nella loro sintesi, in rapporto di vicendevole completamento. Anche il giudizio sulla sentenza penale assolutoria è stato condotto in modo avulso dagli altri elementi di prova.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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