La decadenza dall’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è processuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32477 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, prevista dall’art. 25 d.lgs. n. 46/1999, ha natura processuale e non sostanziale: essa comporta soltanto l’impossibilità per l’istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito. Le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione e non ne è ammessa l’estensione analogica dal piano processuale a quello sostanziale, in conformità all’art. 24 Cost. L’istanza di rateizzazione del debito, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi e riscossivi, vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente di eccepirne utilmente la mancata conoscenza. Nei gradi di merito l’AdER può essere rappresentata da un avvocato del libero foro, salvo che la convenzione tra gli enti riservi esplicitamente la difesa all’Avvocatura dello Stato.

Il Fatto

Una società esercente attività di albergo e ristorazione riceveva, dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’intimazione di pagamento di crediti previdenziali iscritti a ruolo dall’Inps. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, che la respingeva. Il gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Torino, che confermava la decisione di primo grado su tutti i profili: difesa dell’AdER con avvocato del libero foro, disconoscimento delle copie, vizi formali delle notifiche a mezzo pec, prescrizione e sua mancata interruzione, decadenza dalla potestà impositiva e criteri di calcolo degli interessi.

Avverso la sentenza d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Inps e AdER resistevano con controricorso. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i sei motivi e li rigetta. Sul primo, relativo alla rappresentanza dell’AdER, il Collegio ribadisce che l’agente della riscossione può avvalersi di un avvocato del libero foro nei gradi di merito, salvo che la convenzione vigente riservi espressamente la difesa all’Avvocatura dello Stato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30008/2019.

Il secondo motivo, fondato sul disconoscimento della conformità delle copie agli originali, è respinto perché il disconoscimento era stato generico: l’assenza di un valido disconoscimento, accertata con motivazione compiuta dai giudici di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. nn. 16557/2019 e 40750/2021).

Il terzo motivo è dichiarato in primo luogo inammissibile per difetto di specificità, non essendo state trascritte in ricorso le relate e gli atti del procedimento notificatorio; la censura è inoltre generica perché non riferita a ogni singola notificazione impugnata. Nel merito, sul profilo dell’indirizzo pec del mittente, il motivo è infondato: l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 riguardano solo l’indirizzo del destinatario e nulla dispongono su quello del mittente.

Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che essa non risulta interrotta in ragione degli atti interruttivi accertati dai giudici di merito, con la conseguenza che l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito. Il quinto motivo è superato dal rilievo centrale: la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 opera sul piano processuale e non sostanziale, poiché la norma sanziona la decadenza dall’iscrizione a ruolo e non dal diritto di credito; le decadenza non si estendono in via analogica, e un’interpretazione contraria contrasterebbe con l’art. 24 Cost., attesa la ratio del meccanismo di riscossione coattiva, intesa a offrire all’ente uno strumento più agile (Corte cost., ord. n. 111/2007; Cass. n. 8350/2012; Cass. n. 3062/2020).

Il sesto motivo, infine, è respinto: la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi e riscossivi, vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente di eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti (Cass. n. 3414/2024). Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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