Azione di inefficacia ex art 64 l fall imprescrittibile e non decadenziale (Cass. civ. Sez. I n. 33157 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non si applicano all’azione di inefficacia disciplinata dall’art. 64 l. fall. i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69-bis, primo comma, l. fall., rivestendo l’azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile. Il richiamo contenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole “azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III (“Degli Effetti del fallimento”) non consente un’interpretazione estensiva, segnando il significante testuale il limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato normativo.

Il Fatto

La curatela di due fallimenti propone azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. nei confronti di atti dispositivi compiuti a titolo gratuito dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Varese, con sentenza del 7 giugno 2016, accoglie la domanda. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 19.06.2018, riforma la decisione, accogliendo l’eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dai convenuti e rigettando l’azione revocatoria.

I giudici di appello ritengono che i termini decadenziali dell’art. 69-bis l. fall. si applichino anche all’azione ex art. 64 l. fall., non rilevando la natura meramente dichiarativa della stessa. La curatela ricorre in cassazione con due motivi, deducendo la falsa applicazione delle norme richiamate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione interpretativa non ancora esaminata a fondo dalla giurisprudenza di legittimità e oggetto di opinioni discordanti in dottrina: se i termini decadenziali dell’art. 69-bis, primo comma, l. fall. si applichino anche all’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. La risposta è negativa.

Il primo argomento è testuale. La norma statuisce che “le azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione non possono essere promosse…”. Il riferimento è alle sole azioni revocatorie, non a tutte le azioni collocate nella Sezione III, Capo III. L’azione di cui all’art. 64 l. fall. non è un’azione revocatoria: è proposta dal curatore per far valere l’inefficacia di atti dispositivi compiuti a titolo gratuito dal fallito nel biennio anteriore al fallimento.

La Corte richiama Cass. Sez. III n. 8680 del 2017 e Cass. Sez. I n. 7774 del 2012. Ribadisce che non è possibile un’interpretazione estensiva, perché l’attività ermeneutica è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, cioè del significante testuale posto dal legislatore, dai cui significati possibili (e non oltre) muove l’inveramento della norma (v. Cass., Sez. U., n. 7337 del 2024).

Il secondo argomento è sistematico. L’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione (Cass. Sez. I n. 20067 del 2011). Essendo imprescrittibile, sarebbe irragionevole applicarle gli stringenti termini decadenziali dell’art. 69-bis. L’azione, pur collocata nella stessa sezione, non è costitutiva revocatoria e non rientra nel campo di applicazione della norma.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *