Detrazione risparmio energetico alle cooperative a proprietà indivisa (Cass. civ. Sez. V n. 33704 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio fiscale di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006, consistente nella detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55 per cento delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto tali spese per interventi di risparmio energetico realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Con riferimento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, la detrazione si applica nella misura e nei limiti stabiliti dall’art. 14 del d.l. n. 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, e successive modificazioni. La novella introdotta dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge n. 205/2017 non ha portata preclusiva per le annualità anteriori al 2018, ma opera entro i limiti temporali e quantitativi della disciplina richiamata.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2013 da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Il controllo si concludeva con il disconoscimento della detrazione operata dalla contribuente per spese relative a interventi di risparmio energetico eseguiti su immobili dalla stessa posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Notificata la cartella di pagamento per maggior IRES, interessi e sanzioni, la cooperativa la impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che l’annullava. La pronuncia era integralmente riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva il beneficio applicabile solo a partire dal 2018, attribuendo portata innovativa alla modifica normativa del 2017 e richiamando il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali. Contro tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro intima connessione, e li ritiene fondati. Il nodo giuridico attiene alla corretta lettura del rapporto tra la disciplina della detrazione per riqualificazione energetica e l’intervento normativo che ha espressamente menzionato le cooperative di abitazione a proprietà indivisa a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il collegio richiama la propria precedente sentenza n. 29163/2019, resa su controversia analoga promossa dalla stessa cooperativa per l’anno d’imposta 2009, con la quale era stato affermato che il beneficio spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società cooperative, che abbiano sostenuto spese per interventi su edifici riassegnati ai soci. Si tratta di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione di un interesse pubblico generale, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione che non contempla limitazioni soggettive od oggettive. Tale regula iuris va ribadita, non ravvisandosi ragioni per un ripensamento ermeneutico.

La Corte dà altresì conto dell’adesione dell’Agenzia delle Entrate a tale orientamento, espressa con la risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020, con la quale gli Uffici sono stati invitati a tenerne conto nella gestione del contenzioso pendente. L’argomento conferma la condivisibilità dell’esito interpretativo raggiunto.

Quanto al rilievo centrale della CTR, il collegio osserva che l’art. 14, comma 2-septies, del d.l. n. 63/2013, nel testo sostituito dalla legge n. 205/2017, richiama l’art. 1, comma 48, della legge n. 220/2010, il quale a sua volta rinvia ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Dal combinato disposto si ricava che la detrazione spetta, nella misura e nei limiti dell’art. 14 del d.l. n. 63/2013, per le spese documentate sostenute a partire dal 6 giugno 2013, anche se realizzate dalle cooperative in questione su immobili posseduti e assegnati ai soci. Solo entro questi termini può riconoscersi portata innovativa alla norma del 2017, risultando non condivisibile la diversa interpretazione che circoscrive il beneficio all’anno d’imposta 2018.

Conseguentemente la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, annullando la cartella di pagamento. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per la parziale novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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