Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 34294 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accolga l’appello dell’Ufficio con argomentazioni meramente assertive, senza disvelare la ratio decidendi e l’iter logico-giuridico seguito, è affetta da motivazione apparente e integra un error in procedendo costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente delle evidenze processuali del percorso logico compiuto. La motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente l’infondatezza delle deduzioni della parte, assorbendo ogni altra argomentazione, resta al di sotto del minimo costituzionale e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento del giudice.

Il Fatto

Una società in liquidazione, esercente commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, impugnava la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, per il 2006, l’aveva iscritta a ruolo in solido per l’Iva non versata dalla cedente, in relazione ad acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato, oltre all’avviso presupposto e alla nota che lo aveva preceduto.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso per assorbente incompetenza territoriale dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia. La società ricorreva per cassazione con otto motivi, deducendo, in particolare, la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’istanza di riunione al procedimento relativo alla nota prodromica. Non essendovi un espresso riferimento dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ. al giudizio di legittimità, le finalità di economia processuale possono essere perseguite mediante la trattazione nella medesima udienza, situazione sostanzialmente assimilabile al simultaneus processus. Essendo le cause fissate davanti alla stessa Sezione, la riunione non è necessaria.

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile. La motivazione apparente è tale quando non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito.

Nella specie, a fronte della sentenza di primo grado fondata sull’incompetenza territoriale dell’Ufficio e dei motivi di appello dell’Agenzia, la CTR si è limitata ad affermare che la società era a conoscenza del procedimento tributario per aver ricevuto il p.v.c., concludendo apoditticamente per l’infondatezza di tutte le deduzioni. Tale apparato argomentativo è inidoneo a disvelare la ratio decidendi e resta al di sotto del minimo costituzionale.

La Corte accoglie dunque il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, e dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse l’ottavo, stante la disposta trattazione congiunta. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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