Retribuzione feriale ferrovieri e indennità incentivanti nella retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 281 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, comprende ogni importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Sono pertanto incluse le indennità e gli incentivi previsti dalla contrattazione collettiva per le ordinarie modalità dell’attività lavorativa, ove la loro mancata erogazione durante le ferie sia idonea a dissuadere il lavoratore dal fruirne. La verifica di tale potenzialità dissuasiva, condotta ex ante, costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito. L’interpretazione delle clausole collettive che include tali voci nella retribuzione feriale è plausibile e conforme alla finalità della direttiva. Non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando la questione interpretativa sia già stata più volte risolta.

Il Fatto

Un macchinista ha convenuto in giudizio la società datrice, operante nel settore della mobilità ferroviaria, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali che escludevano dalla retribuzione feriale alcune voci incentivanti e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello della società, ha confermato la nullità dell’art. 31, sesto comma, CCNL mobilità e attività ferroviarie del 20 luglio 2012 e dell’art. 20, terzo comma, CCA Trenord del 22 giugno 2012, nella parte in cui escludevano dalla retribuzione feriale l’incentivo per attività di condotta, l’indennità per giornate di riserva e il compenso per assenza dalla residenza.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati su violazione della disciplina eurounitaria e interna, sul contrasto con la nozione di retribuzione feriale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, sull’erronea interpretazione del diritto UE e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha richiamato le proprie decisioni rese in controversie concernenti la medesima vicenda — Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023, nonché Cass. n. 20216 del 2022 — e ha applicato il principio di fedeltà ai precedenti, in assenza di ragioni nuove.

La nozione di retribuzione feriale è plasmata dall’interpretazione della Corte di Giustizia UE, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. La riduzione della retribuzione durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal godimento del riposo, in contrasto con il diritto dell’Unione. Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, come confermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 168/1981 e n. 170/1984.

Su questa base la Corte ha ribadito che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore — Cass. n. 13425 del 2019, Cass. n. 37589 del 2021. La Corte d’appello ha correttamente effettuato una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva della soppressione delle voci economiche, accertando la continuità della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.

La valutazione circa l’idoneità della mancata erogazione a integrare una diminuzione dissuasiva appartiene al giudice di merito, che ha congruamente motivato. Quanto alla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale, la Corte ha escluso i presupposti, poiché la questione è stata più volte decisa dalla Corte di Giustizia e la verifica del caso concreto è riservata al giudice nazionale.

Il quarto motivo, sulla prescrizione, è parimenti infondato. Per effetto delle modifiche della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto a tempo indeterminato è venuto meno il regime di stabilità; il termine di prescrizione decorre quindi dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge — Cass. n. 26246 del 2022. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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