Provvigione del mediatore e nesso di causalità adeguata (Cass. civ. Sez. II n. 403 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, cod. civ., non è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, essendo necessario che la conclusione dell’affare costituisca effetto adeguato del suo intervento, secondo il criterio della causalità adeguata. La mera messa in relazione non conferisce di per sé carattere di adeguatezza all’opera dell’intermediario, né l’intervento di un secondo mediatore priva ex post di tale qualità l’operato del primo. L’accertamento del nesso eziologico non è riservato in via esclusiva al giudice di merito, trattandosi di applicazione di una norma elastica, sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di merito deve indicare le ragioni per cui, nonostante fattori potenzialmente idonei a recidere il nesso (decorso del tempo, condizioni economiche difformi, subentro di altro mediatore), l’efficienza causale dell’originaria attività intermediatrice si sia conservata.
Il Fatto
Una società di mediazione conveniva in giudizio tre soggetti dinanzi al Tribunale, chiedendo la condanna solidale al pagamento della provvigione per l’attività prestata in vista della vendita di un immobile. La società assumeva di averricevuto incarico nel 2005 dai proprietari di procacciare la vendita e di aver fatto visionare l’appartamento all’acquirente, che aveva formulato una proposta poi non accettata dai venditori.
A distanza di tempo l’acquirente riferiva di aver comprato l’immobile tramite altra agenzia, corrispondendo la relativa provvigione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello accoglieva il gravame, condannando gli appellati al pagamento di una somma ridotta in applicazione dell’art. 1758 cod. civ. I soccombenti ricorrevano per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione degli artt. 1754 e 1755 cod. civ. sotto il profilo del nesso di causalità e dell’onere probatorio. Il Collegio li ritiene fondati, muovendo dalla necessità di dare continuità all’insegnamento di Cass. n. 3165/2023: per il riconoscimento del diritto alla provvigione occorre che la conclusione dell’affare sia effetto causato adeguatamente dall’intervento del mediatore, non essendo sufficiente la sola messa in relazione delle parti.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato, richiamando Cass. n. 11443 del 08.04.2022, Cass. n. 11127 del 06.04.2022, Cass. n. 22426 del 16.10.2020, Cass. n. 869 del 16.01.2018 e Cass. n. 1120/2015. Ne emerge che il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, secondo il principio della causalità adeguata, e che l’intervento di un secondo mediatore non è di per sé idoneo a escludere a priori la sussistenza del nesso.
Il Collegio chiarisce il rapporto tra art. 1754 cod. civ., che individua la messa in relazione quale tratto distintivo dell’attività di mediazione, e il successivo art. 1755 cod. civ., che impone un nesso di derivazione causale secondo le regole della causalità adeguata. Non è quindi ammissibile un nesso puramente condizionalistico, esaurentesi nel solo riscontro della messa in relazione. Poiché la norma descrive in negativo l’effetto adeguato, trattandosi di norma elastica, la valutazione del giudice di merito non sfugge alla verifica di legittimità.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha fondato il diritto alla provvigione su argomentazioni quasi apodittiche, ancorate a un nesso di causalità inteso in senso puramente condizionalistico, e in sostanza in applicazione della regola del post hoc, ergo propter hoc. Il giudice di appello ha omesso di verificare come, nonostante i fattori evidenziati dai ricorrenti, fosse stata conservata l’incidenza eziologica dell’originaria messa in relazione rispetto alla stipula della vendita.
La sentenza è pertanto cassata in accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
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