Rimborso delle ritenute per lavoro all’estero e certificato di residenza fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 994 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rimborso delle ritenute operate su redditi prodotti all’estero, la corretta interpretazione delle norme interne e pattizie non richiede l’effettivo assoggettamento a imposizione nel Paese di residenza del contribuente: è sufficiente l’astratta imponibilità fiscale in quello Stato, restando irrilevante se il potere impositivo sia stato o meno concretamente esercitato. Il dato testuale della convenzione che utilizza l’espressione “imponibili soltanto nello Stato contraente” attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato in cui il reddito è prodotto e preclude all’Italia la tassazione, secondo l’interpretazione letterale privilegiata dall’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969. Ai fini probatori, le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono documentare la concreta tassazione: il certificato di residenza fiscale è sufficiente a soddisfare le condizioni richieste per il rimborso. Non ricorre, infine, il vizio di omessa pronuncia quando la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza.

Il Fatto

Il contribuente è stato assunto da una società italiana per essere distaccato prima in Turchia e poi negli Emirati Arabi Uniti, dove ha trasferito l’intero nucleo familiare, ha prestato continuativamente la propria attività lavorativa ed è divenuto residente, con cancellazione dall’anagrafe italiana.

Alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro ha chiesto il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta sulle somme erogate, impugnando il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. I gradi di merito sono stati favorevoli al contribuente. L’Erario ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente ha replicato con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia ha censurato la violazione degli artt. 4, 15 e 28 della Convenzione Italia-Emirati Arabi Uniti, sostenendo che il rimborso presupponga il pagamento effettivo delle imposte nello Stato estero e non la sola astratta soggezione al potere impositivo.

La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando l’orientamento consolidato già espresso dalla Cass. V n. 19983/2022 e dalla Cass. n. 8580/2023, che in fattispecie analoga ha affermato come l’espressione convenzionale “imponibili soltanto nello Stato contraente” attribuisca la potestà impositiva esclusiva allo Stato di produzione del reddito e precluda la tassazione nel Paese di residenza. La lettura letterale della norma pattizia, in linea con l’art. 31 della Convenzione di Vienna, prevale sul ricorso a metodi interpretativi diversi, consentiti solo quando quello letterale conduca a conclusioni oscure o in conflitto con altre regole del sistema.

Con il secondo motivo l’Erario ha contestato la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’insufficienza probatoria in assenza di un attestato ufficiale dello Stato contraente. La Corte ha replicato che il certificato deve attestare la sola residenza fiscale del contribuente ai sensi della convenzione, profilo risultato ampiamente documentato. Ha richiamato l’ordinanza n. 30779 del 2023, secondo cui le attestazioni convenzionali non devono provare la concreta tassazione, e la Cass. n. 10884 del 2023, che ha riconosciuto il certificato di residenza fiscale sufficiente a integrare le condizioni richieste.

Con il terzo motivo l’Agenzia ha prospettato l’omessa pronuncia sull’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del mancato esame della consistenza della somma ripresa a tassazione quale incentivo all’esodo. La Corte ha escluso il vizio, osservando che la soluzione negativa di una richiesta è implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza quando la decisione adottata contrasti con la pretesa della parte. Ha inoltre ribadito che non è controverso trattarsi di incentivo all’esodo, di natura immediata e transattiva, distinto dal trattamento di fine rapporto.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità in favore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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