Estinzione della società e legittimazione passiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 993 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società cancellata dal registro delle imprese perde ogni legittimazione sostanziale e processuale, con efficacia immediata e definitiva, onde gli avvisi di accertamento a essa notificati in persona del liquidatore sono emessi nei confronti di un soggetto estinto e il giudizio instaurato non poteva essere proposto. La sopravvivenza fiscale quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014, senza efficacia retroattiva. La cd. cancellazione elusiva, invocata dal Fisco solo in corso di causa, non fonda la legittimazione passiva dell’ente estinto né abilita la ripresa impositiva nei confronti del liquidatore o dei soci.

Il Fatto

Una società, costituita nel 1993 e più volte trasformata, veniva cancellata dal registro delle imprese con effetto dal 26 settembre 2014, dopo richiesta del liquidatore avanzata il 10 luglio 2014. Nel 2015 l’Amministrazione finanziaria formava processo verbale di constatazione nei confronti della società estinta e notificava al liquidatore, per gli anni di imposta 2008-2010, avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva, invocando l’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014.

Il giudice di prime cure accoglieva le ragioni della parte contribuente, escludendo l’applicazione retroattiva della novella. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo elusiva l’estinzione della società sulla base delle trasformazioni e dei mutamenti di sede intervenuti. Le parti private ricorrono in Cassazione con sei motivi; i soci intervenuti ad adiuvandum deducono di aver ricevuto avvisi di accertamento per redditi di capitale non dichiarati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il dato temporale: la cancellazione è stata richiesta il 10 luglio 2014 e ha prodotto effetti dal 26 settembre 2014. La sopravvivenza fiscale quinquennale delle società cancellate si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi, con la conseguenza che l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 non opera nella fattispecie. L’Ufficio, che aveva espressamente invocato la norma nell’atto impositivo, ha quindi notificato gli avvisi a un soggetto ormai estinto.

Da qui la conseguenza processuale: ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., la sentenza va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta in primo grado. Il Collegio richiama Cass. V n. 6743 del 2015 e Cass. V n. 29251 del 2018, nonché le Sezioni Unite nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, per affermare che la società era priva di legittimazione sostanziale e processuale sin dal 26 settembre 2014, per effetto dell’immediata efficacia estintiva della cancellazione.

La Corte distingue poi la posizione dell’ex liquidatore, che non assume alcun ruolo rappresentativo del soggetto estinto (Cass. V, ord. n. 23365 del 19 settembre 2019), e rileva l’inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente dei soci in appello (Cass. Sez. II n. 22972 del 22 luglio 2022).

Quanto alla cd. cancellazione elusiva, il Collegio osserva che essa è invocata dal Fisco solo in corso di causa ed è elaborata come specificazione dell’abuso del diritto. La relativa contestazione non può surrogare la legittimazione dell’ente estinto. Il Collegio richiama inoltre Cass. Sez. II n. 3653 del 2023 per escludere che la cancellazione volontaria, priva di natura decisoria e definitiva, sia idonea al giudicato e per ammettere l’ordinaria azione di cognizione sulla sussistenza dei requisiti.

La sentenza è dunque cassata senza rinvio, con condanna dell’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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