Imposta di registro: la retrocessione espropriativa non è rettificabile (Cass. civ. Sez. V n. 1187 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 trova applicazione, in senso onnicomprensivo, anche per la retrocessione totale o parziale degli immobili espropriati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327 del 2001. Si tratta di norma speciale destinata a operare per ogni trasferimento coattivo disposto nell’ambito del fenomeno dell’espropriazione per pubblica utilità, sia nella fase costitutiva sia in quella estintiva. La base imponibile è quindi costituita dall’indennità di retrocessione, liquidata su accordo delle parti o dagli organi pubblici sulla base dei criteri fissati per il computo dell’indennità di espropriazione dall’art. 48, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non è abilitata alla rettifica di tale valore ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 5-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il Fatto

Una amministrazione comunale ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha preteso maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla rivalutazione della base imponibile dell’accordo concluso per la retrocessione di un immobile, già oggetto di espropriazione e ritrasferito in virtù di sentenza del giudice ordinario. La ricorrente ha dedotto la carenza assoluta di motivazione, la mancata allegazione dei documenti richiamati e l’infondatezza della pretesa tributaria.

Il ricorso è stato accolto in primo grado per la mancata allegazione delle valutazioni richiamate nell’atto impositivo, ma rigettato in appello, con richiamo a una precedente pronuncia di legittimità resa sulla medesima questione nei confronti della controparte. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 48 del d.P.R. n. 327 del 2001: il corrispettivo della retrocessione, se non concordato, è determinato sulla base dei criteri applicati per l’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. Secondo la ricorrente, la misura pattuita in modo amichevole diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione dall’Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi.

La Corte ricostruisce l’istituto. L’art. 46 riconosce all’espropriato, in caso di mancata realizzazione dell’opera o di sopravvenuta impossibilità, il diritto di chiedere la restituzione del bene e il pagamento di una somma a titolo di indennità. L’art. 48 qualifica il corrispettivo come indennità, in luogo del precedente “prezzo”, segnando una netta opzione del legislatore incompatibile con i caratteri del contratto di compravendita.

La giurisprudenza di legittimità, costante sotto entrambe le discipline, afferma che la retrocessione attua un nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc, mediante sentenza costitutiva, e che il valore va calcolato al momento della pronuncia, che costituisce il titolo del trasferimento. L’indennità di retrocessione deve essere omologa, ma non identica, alla pregressa indennità di espropriazione.

Quanto al profilo fiscale, l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che la base imponibile sia costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo. La disposizione, pur speciale e non suscettibile di interpretazione analogica, ha portata tendenzialmente onnicomprensiva: non rileva che beneficiario dell’acquisto sia la pubblica amministrazione o il privato. Anche la retrocessione rientra tra gli eventi tipici dell’espropriazione per pubblica utilità, quale contrarius actus rispetto al provvedimento ablativo.

Ne deriva che la base imponibile è l’indennità convenuta o fissata dagli organi pubblici, e che la fissazione ex lege di criteri estimativi esonera l’Amministrazione finanziaria dal controllo di congruità: non si configura un plausibile giudizio di rettifica. Irrilevante è che la restituzione sia disposta con provvedimento amministrativo o con sentenza, essendo immutata l’efficacia reale del trasferimento coattivo. Il giudice di appello ha quindi contravvenuto al principio. Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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