Il regime transitorio del raddoppio dei termini di accertamento non richiede la denuncia tempestiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 21701 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tributario, l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto una clausola di salvezza che, nel regime transitorio precedente all’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 1, commi 130-132, della legge n. 208/2015, fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015, nonché degli inviti a comparire ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 e dei processi verbali di constatazione di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti impositivi siano notificati entro il 31 dicembre 2015. La presentazione della denuncia penale oltre i termini ordinari di accertamento non impedisce il raddoppio dei termini laddove l’invito a comparire sia stato notificato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, a nulla rilevando la circostanza che l’avviso di accertamento sia stato notificato successivamente. Il raddoppio dei termini di accertamento non opera, invece, con riferimento al tributo IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
A seguito di indagini della Guardia di Finanza, concluse con processo verbale di constatazione del 17.9.2015, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di lavori edili, un avviso di accertamento per Iva ed Irap relativamente all’anno 2007, richiedendo il versamento di complessivi Euro 296.155,86 inclusi accessori. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, contestando la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento. La CTP rigettava il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che il raddoppio non potesse operare in ragione della denuncia penale presentata tardivamente, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente, ritenendo le censure dell’Agenzia specifiche e intellegibili. Nel merito, i due motivi di ricorso — concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione — sono stati trattati congiuntamente per la loro connessione, riguardando entrambi l’erronea valutazione della CTR in ordine alla maturata decadenza dal potere impositivo.
La Corte ha ripercorso il contenuto del D.Lgs. n. 128/2015, il cui art. 2, comma 2, ha aggiunto all’art. 57, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972 il periodo secondo cui il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini. Il successivo comma 3 della stessa disposizione, tuttavia, contiene una clausola di salvezza che fa salvi gli effetti degli atti notificati entro il 2 settembre 2015, degli inviti a comparire notificati alla stessa data e dei processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro tale data, purché gli atti impositivi siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse trascurato proprio tale ultima previsione: dal processo verbale di constatazione, con efficacia fidefaciente e non contestata, risultava che alla società era stato notificato un invito a comparire in data 12.6.2015, quindi prima del 2.9.2015. Richiamando il proprio precedente orientamento, la Corte ha precisato che, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini opera anche se la denuncia penale sia presentata oltre i termini di decadenza, non incidendo le modifiche della legge n. 208/2015, il cui regime transitorio riguarda le sole fattispecie non ricomprese in quello dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015.
La Corte ha precisato che il giudice del rinvio dovrà verificare la rispondenza dell’invito a comparire ai requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 ed esaminare le ulteriori contestazioni della società, inclusa l’incidenza della normativa transitoria della legge n. 208/2015. Ha infine escluso l’applicabilità del raddoppio con riferimento all’IRAP, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali. Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.