Redditometro: inutilizzabilità dei documenti e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 1539 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, l’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 sanziona con l’inutilizzabilità amministrativa e processuale la documentazione non esibita dal contribuente in sede precontenziosa, ma la preclusione opera solo se l’invito dell’Ufficio è specifico e puntuale e reca l’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, incombendo sull’Amministrazione la relativa prova. Nel giudizio di accertamento con redditometro, la presunzione legale relativa si fonda sulla disponibilità dei beni indice e spetta al contribuente offrire la prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme. Tale prova non può desumersi dalla mera convivenza con un parente estraneo al nucleo familiare, né dalla mera presenza di somme su un libretto senza indagarne la provenienza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico ai fini Irpef per l’anno di imposta 2007, emesso nei confronti di un contribuente sulla base del c.d. redditometro. L’Ufficio aveva considerato alcuni incrementi patrimoniali e il possesso di un immobile, ricostruendo un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto e la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva respinto l’appello erariale, ritenendo idonei gli elementi giustificativi offerti dal contribuente: la convivenza con il genitore percettore di pensione e la disponibilità di una somma in contanti versata su un libretto bancario. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’omessa o intempestiva risposta ai dati richiesti comporta l’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, con una preclusione processuale che non richiede un’apposita eccezione dell’Ufficio e che non è sanata dal deposito in giudizio.
La sanzione, tuttavia, ha carattere eccezionale e presuppone un invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. La prova di tale presupposto incombe sull’Amministrazione. Nel caso concreto, il questionario è risultato del tutto generico, non indicando compiutamente i beni indice né gli incrementi in relazione ai quali operare l’accertamento.
Il terzo motivo è stato invece accolto. In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore alle modifiche del 2010, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice non può privarli del valore presuntivo, ma può valutare la prova della provenienza non imponibile delle somme.
Rimane al contribuente l’onere della prova contraria, che richiede una dimostrazione documentale della entità e della durata del possesso dei redditi esenti o già tassati. Non basta la mera disponibilità o il semplice transito della ricchezza, essendo necessaria la prova di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati impiegati per coprire le spese contestate.
I giudici di appello hanno quindi deciso in violazione di tali principi: hanno dato rilievo al mero dato della convivenza con il genitore, senza considerare che la prova contraria implica un riferimento al solo nucleo familiare e non a parenti estranei; e hanno ritenuto rilevante la presenza di somme sul libretto senza indagarne la provenienza. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.