Start-up innovativa, cessazione del beneficio fallimentare alla scadenza del quinquennio (Cass. civ. Sez. I n. 1587 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della disciplina di favore che esenta la start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l. Non rileva il termine previsto per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, né assume rilievo l’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese. L’iscrizione nella sezione speciale costituisce presupposto necessario ma non sufficiente della non assoggettabilità a fallimento, restando soggetta alla verifica giudiziale dei requisiti sostanziali.
Il Fatto
Una società, costituita nel 2015 e iscritta come start-up innovativa nella sezione speciale del registro imprese, viene dichiarata fallita dal Tribunale di Milano su ricorso di un creditore. Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. viene rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che esclude l’operatività del beneficio di non fallibilità per essere scaduto il quinquennio dall’iscrizione.
La società propone ricorso per cassazione, sostenendo che al termine quinquennale andrebbero aggiunti i sessanta giorni previsti per la cancellazione e che, al momento della dichiarazione di fallimento, essa sarebbe stata ancora iscritta nella sezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, dell’art. 25, comma 16, del medesimo d.l. e dell’art. 38, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020. La ricorrente sostiene che alla scadenza quinquennale dovrebbero aggiungersi i sessanta giorni previsti per la cancellazione, con conseguente applicabilità della proroga disposta dal cd. decreto rilancio.
La Corte richiama la propria giurisprudenza. Con l’ordinanza n. 21152 del 2022 ha affermato che l’iscrizione nella sezione speciale, basata sull’autocertificazione del legale rappresentante, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti in sede prefallimentare: l’iscrizione è presupposto necessario ma non sufficiente della non assoggettabilità a fallimento. Con l’ordinanza n. 23980 del 2022 ha stabilito che il termine quinquennale decorre dalla data di costituzione della società e non dal deposito della domanda di iscrizione.
Su queste basi la Corte conclude che la cessazione del beneficio avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale, senza che rilevi il termine di sessanta giorni per gli adempimenti amministrativi di cancellazione, né la data in cui questa sia concretamente disposta dall’ufficio. Un aspetto incidente sullo status delle imprese non può dipendere dalla maggiore o minore solerzia degli adempimenti amministrativi.
Quanto al momento di efficacia della dichiarazione di fallimento, la Corte precisa che essa prende vita con la pubblicazione, non con la deliberazione: la data di cancellazione coincide così con quella del fallimento. Le proroghe dei termini processuali disposte dalla decretazione d’urgenza nel periodo pandemico, infine, non hanno alcun rapporto con la scadenza di un termine integrante un requisito sostanziale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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