Spedizione per posta ordinaria dell’assegno non trasferibile e concorso di colpa dell’emittente (Cass. civ. Sez. I n. 1588 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità contrattuale della banca negoziatrice è configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo di identificazione del beneficiario. La spedizione dell’assegno per posta ordinaria, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando l’esposizione volontaria a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e configura un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo della banca. La valutazione sull’esistenza, nel singolo caso, di un contegno colposo del danneggiato incide causalisticamente sull’accadimento finale e spetta al giudice del merito, restando insindacabile in cassazione se logicamente motivata.

Il Fatto

Il tribunale di Siena aveva respinto la domanda proposta dall’emittente contro la banca per l’avvenuto pagamento di un assegno non trasferibile di 3.718,49 EUR, posto all’incasso da persona diversa dall’effettivo beneficiario, previa spendita del nome di questi ed esibizione di documenti falsificati contestualmente all’apertura di un libretto di risparmio nominativo.

La corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione, ravvisando la responsabilità contrattuale della banca secondo il modello delineato dalle Sezioni Unite n. 14712 del 2007 e n. 12477 del 2018, ma riconoscendo anche il concorso di colpa dell’assicurazione emittente, al 50 %, per aver inviato l’assegno per posta ordinaria e non essersi sincerata della ricezione da parte del beneficiario. L’emittente ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la corte d’appello non ha affatto negato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice, precisata dalle Sezioni Unite n. 14712 del 2007 ai fini del termine di prescrizione decennale e confermata dalle Sezioni Unite n. 12477 del 2018 in tema di possibilità difensive e probatorie della banca. Tale qualificazione non produce però alcun effetto sulla decisione impugnata.

Il punto centrale è che nulla toglie alla possibilità di affermare, in base alle circostanze concrete, un concorso di responsabilità dell’emittente l’assegno incassato da persona diversa dal legittimato. La Corte richiama la propria Sez. I n. 24659 del 2016, che ha riconosciuto il concorso proprio in rapporto al caso dell’emittente che abbia inviato per posta ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi.

Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 9769 del 2020: la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, è condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente. Essa configura un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

Da qui la conseguenza processuale: stabilire se esista, nel singolo caso concreto, un contegno colposo del danneggiato idoneo a incidere causalisticamente sull’accadimento è questione di fatto, la cui valutazione spetta interamente al giudice del merito e resta insindacabile in cassazione ove logicamente motivata.

Su queste basi il quinto e il sesto motivo sono giudicati manifestamente infondati, esistendo una motivazione idonea a esprimere la ratio decidendi. Il quarto motivo non indica fatti storici decisivi conformi allo scrutinio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo l’approdo delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. I primi tre motivi sono in parte inammissibili, perché tentano una rivisitazione del merito, e in parte infondati. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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