Geometra e muro in cemento armato in zona sismica: competenza esclusa (Cass. civ. Sez. III n. 1748 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, il carattere modesto della costruzione, che radica la competenza professionale del geometra alla relativa progettazione, si accerta valutando le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. Non è decisivo il mancato impiego del cemento armato, mentre assume significativa rilevanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento dell’intervento alla disciplina della legge n. 64 del 1974, che impone calcoli complessi esulanti dalle competenze dei geometri. La censura che contesti la sola ricognizione della fattispecie concreta, contrapponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non integra il vizio di violazione di legge ed è inammissibile.

Il Fatto

Un geometra aveva chiesto il pagamento di compensi professionali per la progettazione di un’opera qualificata come semplice muro a retta. Emesso decreto ingiuntivo, il committente si opponeva e il giudice di primo grado, rilevata d’ufficio la nullità del contratto d’opera per contrasto con norme imperative, revocava il decreto. La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione, ritenendo che le opere progettate non rientrassero nella competenza professionale del geometra.

Il professionista ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, deducendo l’erronea esclusione della propria competenza e l’omessa pronuncia su domande relative ad attività ulteriori, come la redazione del piano di sicurezza e la cura della pratica paesaggistica.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte d’appello aveva escluso il requisito della modestia della costruzione con motivazione congrua, qualificando l’intervento non come semplice muro a retta, ma come vero e proprio muro di contenimento in cemento armato, destinato a prevenire il rischio di smottamento del terreno a valle.

La Corte territoriale aveva valorizzato il nulla osta della competente autorità preposta al vincolo ambientale, l’autorizzazione paesaggistica, l’approvazione di un piano di sicurezza dell’opera nonché le dimensioni consistenti del manufatto, circa tre metri in altezza e oltre trenta in lunghezza, con impiego di mezzi meccanici.

Su questa base i giudici di merito avevano richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per accertare se una costruzione sia modesta, rilevano le difficoltà tecniche della progettazione e le capacità necessarie a superarle. In particolare, la collocazione in zona sismica comporta l’assoggettamento dell’intervento alla legge n. 64 del 1974, che impone calcoli complessi estranei alla competenza dei geometri, come affermato da una serie di precedenti richiamati nella decisione.

Il ricorrente, invece, aveva contrapposto alla ricognizione fattuale della sentenza una diversa valutazione del carattere modesto dell’opera. Tale censura attiene al piano del fatto e non a quello del diritto: essa investe la tipica valutazione del giudice di merito e, in sede di legittimità, è prospettabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Non è dato ricavare dalla sentenza l’affermazione secondo cui la competenza del geometra andrebbe esclusa per qualsiasi intervento in cemento armato.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, per la mancata compiuta riproduzione del motivo d’appello e la violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il quarto motivo è risultato inammissibile a fortiori, poiché presuppone una pronuncia d’appello sulla pretesa relativa ad attività diverse che non risulta dalla sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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