Responsabilità del c.t.u. e giudicato: censure inammissibili in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 26409 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una controversia civile non si estende alla valutazione del comportamento professionale del consulente tecnico d’ufficio il cui elaborato sia stato utilizzato ai fini della decisione, poiché tale condotta non costituisce oggetto diretto e immediato del giudizio. Ne consegue che l’affermazione contraria, contenuta nella sentenza d’appello, è inesatta e correggibile ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., ma la censura che la investe diviene inammissibile per irrilevanza ove la sentenza abbia comunque accertato nel merito, con autonoma e ampia disamina, l’insussistenza di alcuna rimproverabilità del consulente. La parte che dolendosi della mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ne chieda la declaratoria di nullità deve allegare il concreto pregiudizio difensivo derivatone, non essendo sufficiente la deduzione astratta del vizio processuale.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio il consulente tecnico d’ufficio e il consulente tecnico di parte, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’inesatto adempimento delle rispettive funzioni. Nel processo in cui essi avevano operato, la ricorrente era stata condannata alla demolizione e all’arretramento di un fabbricato di sua proprietà, sulla base delle misurazioni che assumeva errate.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27/6/2024, aveva confermato la decisione, decidendo sulla base della ragione più liquida. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La parte che ne invochi la nullità deve dimostrare che dalla mancata concessione sia conseguita una concreta lesione del diritto di difesa, specificando quale sarebbe stato il thema decidendum e quali prove sarebbero state dedotte. Nel caso concreto la ricorrente si era limitata ad alludere in modo esemplificativo a istanze istruttorie, senza argomentare sulla decisiva rilevanza delle stesse ai fini dell’esito della lite.

Il Collegio richiama il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. Il motivo è dunque irriducibilmente astratto.

Il secondo motivo, volto a contestare l’esclusione di profili di responsabilità in capo ai consulenti, è dichiarato infondato. La corte territoriale ha valutato nel merito la condotta professionale del c.t.u., esaminandone l’elaborato e le fonti documentali assunte in termini critici e prudenti, e ha dato conto delle positive valutazioni espresse dai giudici che ne avevano utilizzato la consulenza. La pretesa di una diversa e più opportuna valutazione integra una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo investe la ritenuta estensione del giudicato alla correttezza dell’operato del consulente. La Corte ne riconosce l’inesattezza, poiché la condotta del c.t.u. non è oggetto diretto e immediato della decisione che del suo elaborato si sia avvalsa. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata non si è limitata al dato formale del giudicato ma ha svolto autonoma disamina del merito, la censura è inammissibile per irrilevanza: il suo eventuale accoglimento non modificherebbe l’accertamento dell’insussistenza di alcuna rimproverabilità.

Il quarto e il quinto motivo sono parimenti inammissibili. Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i fatti storici dedotti risultano già presi in considerazione dal giudice del merito, senza che ne sia illustrata la decisività; quanto alla dedotta omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello, la corte territoriale ha deciso applicando la ragione più liquida, con conseguente irrilevanza del tema prescrizionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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