La notifica al domicilio digitale del difensore fa decorrere il termine breve anche se indicato per le sole comunicazioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 13535 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rituale notificazione della sentenza al difensore, eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, determina la decorrenza del termine breve di impugnazione. La notificazione al domicilio digitale del difensore è pienamente valida ed efficace anche ove tale indirizzo non sia stato specificamente indicato negli atti di causa, atteso che il domicilio digitale del professionista costituisce il luogo ordinario delle comunicazioni e notificazioni processuali. Non configura, pertanto, un diritto della parte a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario eventualmente indicato, né può attribuirsi valenza impeditiva alla circostanza che l’indirizzo PEC sia stato indicato per le sole comunicazioni, trattandosi di limitazione priva di incidenza sul regime legale delle notificazioni. La notificazione effettuata al domicilio digitale del difensore è idonea a far decorrere i termini di impugnazione, in quanto l’assetto normativo del processo telematico è improntato a criteri di certezza, affidabilità e univocità dei recapiti digitali.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo la controparte, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, per essere stato sottoposto a indagini preliminari a seguito di due denunce-querela. Entrambi i procedimenti penali si erano conclusi con l’archiviazione. Il giudice di primo grado dichiarava improcedibile la domanda per la mancata stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonostante l’adesione del convenuto all’invito formulato dall’attore, rilevando che la parte attrice non si era attivata per addivenire alla stipula.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1503/2023 del 20.10.2023, confermava la decisione di primo grado, rigettando il gravame. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la controparte si è difesa con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio, come eccepito dal controricorrente, l’inammissibilità del ricorso per tardività. Dagli atti risulta che la sentenza impugnata, pubblicata il 20/10/2023, è stata ritualmente notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale del procuratore costituito, in data 23/10/2023, come comprovato dagli avvisi di accettazione e di avvenuta consegna.
Il ricorso per cassazione è stato invece notificato con il medesimo mezzo solo in data 19/04/2024, quando il termine breve previsto dall’ordinamento risultava ormai spirato. La Corte ha ribadito che la rituale notificazione della sentenza al difensore determina la decorrenza del termine breve di impugnazione, non rilevando, ai fini della validità dell’atto, eventuali limitazioni o indicazioni difformi provenienti dalla parte.
La Corte ha quindi affermato che la notificazione eseguita all’indirizzo PEC del difensore deve ritenersi pienamente valida ed efficace anche ove tale indirizzo non sia stato specificamente indicato negli atti di causa, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23620/2018, secondo cui il domicilio digitale del professionista, risultante dai pubblici registri, costituisce il luogo ordinario delle comunicazioni e notificazioni processuali.
Non può configurarsi, in capo alla parte, un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario eventualmente indicato. La circostanza che l’indirizzo PEC sia stato indicato per le sole comunicazioni costituisce una limitazione priva di incidenza sul regime legale delle notificazioni, trattandosi di una previsione difforme proveniente dalla parte che non può limitare l’efficacia dell’atto notificatorio.
L’assetto normativo del processo telematico, improntato a criteri di certezza, affidabilità e univocità dei recapiti digitali, impone di considerare la notificazione effettuata al domicilio digitale del difensore idonea a far decorrere i termini di impugnazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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