Danno da spese già sostenute: necessaria la prova dell’esborso (Cass. civ. Sez. 3 n. 18563 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. ha natura sussidiaria e non sostitutiva, non potendosi fare ricorso ad essa per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. Costituisce indefettibile presupposto per la sua applicazione la impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno, dipendente da fattori oggettivi e non imputabile alla negligenza o inerzia della parte gravata dall’onere della prova. Ne consegue che, nel caso di danno consistente nella spesa già sostenuta per eliminare le conseguenze dell’illecito, è richiesta la dimostrazione dell’esborso monetario o della diminuzione patrimoniale sopportata, mentre altra e diversa ipotesi è quella del risarcimento del danno alle cose patito e non ancora riparato.
Il Fatto
Il Condominio otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della proprietaria di un appartamento per il pagamento di oneri condominiali non corrisposti. L’ingiunta proponeva opposizione, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare comune. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando il Condominio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello rideterminava l’importo, negando però il ristoro per le somme che la proprietaria asseriva di aver già speso per i precedenti lavori di ripristino, ritenendo le fatture prodotte inidonee a provare l’avvenuto esborso. Avverso tale decisione, la soccombente parziale proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato congiuntamente il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, in quanto strettamente connessi. Nel valutare il terzo motivo, riguardante la presunta violazione dell’onere probatorio, la Corte ha preliminarmente rilevato la sua inammissibilità. Il motivo, infatti, mirava a censurare la valutazione di attendibilità della prova documentale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per anomalie motivazionali non riscontrabili nel caso di specie. La valutazione di inattendibilità delle fatture è stata ritenuta correttamente fondata su elementi indiziari logici e coerenti.
Nel merito delle restanti doglianze, la Corte ha chiarito che, avendo la Corte territoriale ritenuto non provata l’entità del danno per la mancata dimostrazione dell’esborso monetario, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per difetto di un suo presupposto. La Suprema Corte ha quindi ribadito la distinzione tra l’ipotesi del danno non ancora riparato, per cui è sufficiente la prova del danno, e quella del danno consistente nelle spese già sostenute, per cui è necessaria la prova dell’avvenuto pagamento o, comunque, della diminuzione patrimoniale subita.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione d’ufficio della liquidazione equitativa, la S.C. l’ha rigettata, affermando che tale criterio ha natura sussidiaria e non sostitutiva. Esso non può essere invocato per colmare le lacune probatorie della parte, essendo il suo presupposto indefettibile la oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno, non dipendente dalla negligenza della parte onerata. Nel caso di specie, la natura del danno e l’agevole dimostrabilità del suo ammontare rendevano legittimo il mancato ricorso a tale criterio.
Il secondo motivo, concernente la motivazione apparente per il mancato richiamo alla valutazione del consulente tecnico sulla congruità delle fatture, è stato dichiarato inammissibile, in quanto, una volta confermato il giudizio di inidoneità delle fatture a provare gli esborsi, ogni considerazione sulla congruità dei costi ivi esposti era priva di decisività. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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