Cessazione materia del contendere richiede accordo tra le parti del giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2446 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, costituisce una fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale, priva di espressa previsione normativa e adottabile anche d’ufficio. Essa presuppone il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, quando non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, e non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Ne consegue che la declaratoria estintiva non può fondarsi su un verbale di conciliazione sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quella di appartenenza dei lavoratori ricorrenti e privo di efficacia erga omnes, in assenza di elementi abdicativi o di riconoscimento della pretesa da parte dei diretti interessati.
Il Fatto
Due lavoratori hanno convenuto in giudizio una società operante nel settore delle case di cura private per ottenere il pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo di categoria, per il periodo 1/1/2006 – 31/8/2010. Il Tribunale aveva respinto la domanda con sentenza n. 1821/2017.
In sede di appello, la Corte di Napoli ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che era intervenuto un verbale di conciliazione sindacale dell’8/4/2019, con riconoscimento del diritto rivendicato. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’accordo era stato stipulato tra alcune OO.SS. e l’associazione datoriale, senza efficacia erga omnes e non esigibile nei loro confronti, essendo iscritti a un sindacato che non aveva sottoscritto l’intesa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha correttamente ricostruito la nozione di cessazione della materia del contendere, ma l’ha applicata a una fattispecie concreta non inquadrabile in quella nozione. La pronuncia estintiva presuppone che sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 9332/2001, n. 3122/2003, n. 4714/2006, n. 12887/2009, n. 24147/2017, n. 4167/2020), secondo cui la cessazione della materia del contendere è fattispecie di estinzione del processo che non acquisisce efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo al più consolidare il solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso in esame non risultano elementi abdicativi della pretesa da parte dei ricorrenti, né un riconoscimento della stessa, né un accordo tra le parti del giudizio. Il verbale di conciliazione è stato sottoscritto tra parti collettive, e da sindacati diversi da quello di appartenenza dei lavoratori, che aveva invece assunto una posizione espressamente di disaccordo. La sottoscrizione del verbale da parte di soggetti estranei al rapporto processuale non è idonea a determinare il venir meno dell’interesse dei ricorrenti.
Pertanto, a monte della fondatezza o meno della pretesa, la pronuncia estintiva risulta priva dei suoi presupposti processuali. Non è applicabile l’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in difetto di un dispositivo coerente con l’accoglimento o il rigetto della domanda o con gli effettivi sviluppi processuali. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, perché valuti la domanda nel merito e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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