Danno comunitario per contratto a termine nullo se manca forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3069 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato — come delineata da Sezioni Unite n. 5072 del 2016, con esonero dall’onere di provare il danno e il nesso causale nei limiti dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 — non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923. La nullità formale non assorbe né prevale sull’abusiva reiterazione dei rapporti a termine, perché l’inosservanza della forma scritta elude una norma funzionale all’esigenza antiabusiva dell’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il vizio formale, imputabile al datore pubblico, non può attenuare la tutela risarcitoria: diversamente si violerebbe il principio di effettività del diritto dell’Unione.

Il Fatto

Un lavoratore, iscritto nell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, ha prestato attività a chiamata in favore di due Assessorati regionali. Ha chiesto la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine e un’indennità per la permanente disponibilità a lavorare.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma, ha rigettato la domanda nel merito: pur esclusa la decadenza, ha rilevato d’ufficio la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e ha ritenuto questa nullità assorbente rispetto alla nullità parziale del termine e ostativa al danno comunitario. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della direttiva 1999/70/CE. Il ricorrente contesta la decisione d’appello laddove ha ritenuto la nullità formale ostativa alla tutela risarcitoria.

La Corte muove dal quadro normativo regionale: l’art. 45-ter legge regionale n. 16/1996 e l’elenco speciale dei lavoratori forestali, con contingenti a diversa garanzia di giornate. I rapporti a termine, osserva, non sono stipulati “ai sensi del d.lgs. 368/2001”, ma questo nulla toglie all’applicazione delle norme imperative che li disciplinano, comprese quelle di attuazione della direttiva.

Le norme di protezione del lavoro a termine si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni a statuto speciale. La forma scritta richiesta dall’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 risponde all’esigenza antiabusiva dell’art. 5 dell’Accordo Quadro: la sua inosservanza elude una norma finalizzata al contrasto della reiterazione indiscriminata. Ne deriva che la reiterata utilizzazione del lavoratore con assunzioni prive di contratto scritto integra un’illegittima reiterazione contraria al diritto eurounitario.

La Corte ribadisce il delicato equilibrio tra tutela effettiva e art. 97, comma 4, Cost.: il divieto di accesso al pubblico impiego senza concorso impedisce la conversione del rapporto, ma rende necessaria l’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità, che prescinde dalla prova del danno. Sarebbe contrario a ogni razionalità che la tutela venisse meno perché il datore ha violato, oltre alle norme sul termine, anche quelle sulla forma dei contratti pubblici.

Il secondo motivo — sul corrispettivo per la perdurante disponibilità — è dichiarato palesemente infondato: la chiamata non integra una prestazione aggiuntiva, ma solo una modalità del rapporto, senza violazione dell’art. 36 Cost. Il ricorso è accolto sul primo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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