Litisconsorzio necessario dei soci nell’accertamento unitario IVA e IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 4649 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di società di persone, l’unitarietà della rettifica delle dichiarazioni della società e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Il giudice investito del ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. L’obbligo sussiste quando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini di altre imposte, nella specie l’IRAP, fondati su elementi comuni, per l’inscindibilità delle due situazioni.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2013, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA, con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava i tributi dovuti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo debitamente motivato l’avviso e correttamente applicata la metodologia induttiva di ricostruzione dei ricavi ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.
La società ricorreva per cassazione con due motivi. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il collegio rilevava preliminarmente che nel giudizio di merito erano stati parti unicamente la società e un socio, senza la partecipazione degli altri soci, e che l’avviso rideterminava sia l’IVA sia l’IRAP dovuta dalla società.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio nei giudizi tributari che coinvolgono società di persone e relativi soci. La Corte muove dal rilievo che l’atto impositivo non riguardava solo l’IVA, ma anche l’IRAP, e che il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci.
Richiamando la propria costante giurisprudenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018), il collegio ribadisce che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci. La regola cambia quando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte, nella specie l’IRAP, fondati su elementi comuni. In tale ipotesi il profilo dell’accertamento concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione.
Il principio trova fondamento nell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci. Da esso deriva la configurabilità di un litisconsorzio necessario e il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 16730 del 25/06/2018). La Corte richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 27603 del 30/10/2018, Cass. n. 1472 del 22/01/2018 e Cass. n. 26648 del 10/11/2017, precisando che il litisconsorzio è escluso unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito (Cass. n. 9527 del 11/05/2016).
Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio di merito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di primo grado, che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci pretermessi e alla rinnovazione del giudizio di merito.
Nota della Redazione
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