Redditometro: prova contraria e limiti al sindacato del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4785 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, i decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, recanti i coefficienti del cd. redditometro, integrano direttamente la previsione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e costituiscono norme giuridiche che il giudice tributario è tenuto ad applicare, senza potere di disapplicazione. Una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice non può privarli della capacità presuntiva connessa dal legislatore alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente. Questi è onerato, ex art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, di una prova documentale idonea a dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non è sufficiente la mera disponibilità economica generica o pregressa.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rideterminava, con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito per l’anno di imposta 2008, in ragione del possesso di beni indice non dichiarati (quota di immobile di residenza, autovetture, motoveicolo e rate di leasing per un’autovettura di pregio). A seguito di autotutela il maggior reddito veniva ridotto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fornita la prova contraria alle presunzioni legali relative. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, annullava l’avviso solo per due autovetture, rinviando all’Ufficio per il ricalcolo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia non notificava controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i vizi processuali. Il primo motivo, relativo alla mancata attestazione della discussione nel verbale d’appello, è dichiarato inammissibile: la doglianza è “coacervata”, mescola profili di violazione di legge e di errore di valutazione e non indica specificamente le norme violate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Analoghe ragioni conducono all’inammissibilità del secondo motivo.

Il nucleo sostanziale è nei motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente. La Corte ribadisce che i decreti ministeriali del 1992 integrano la previsione dell’art. 38 citato e non possono essere disapplicati “sic et simpliciter”. Richiamando la Corte costituzionale n. 283 del 1987, il giudice di legittimità conferma la conformità del metodo redditometrico agli artt. 53 e 23 Cost., trattandosi di presunzioni iuris tantum ancorate a elementi rigorosamente dimostrati.

Sul punto la Corte consolida l’orientamento secondo cui l’accertamento sintetico dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova sull’esistenza dei fattori indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova contraria non può risolversi in un riesame meramente istruttorio.

I motivi sesto e settimo riguardano i confini della prova contraria. Il contribuente non può limitarsi a dimostrare una disponibilità economica generica o pregressa: deve provare, con idonea documentazione, la disponibilità nell’anno di somme idonee a giustificare le spese e il venir meno di tale disponibilità per una quota corrispondente. Nel caso di specie la Commissione regionale aveva correttamente escluso che i risarcimenti assicurativi potessero coprire l’anticipo e le successive rate di leasing, essendo l’anticipo superiore alle somme ricevute.

Dalla reiezione dei sette motivi discende il rigetto anche dell’ottavo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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