Motivazione illogica per confronto tra dati disomogenei nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 4836 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione illogica, che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la sentenza che, per valutare la legittimità di un avviso di accertamento sui maggiori ricavi, ponga a confronto dati tra loro disomogenei. Non è consentito comparare il più probabile valore di mercato stimato dal ctu con riferimento ai soli immobili oggetto di accertamento con i ricavi complessivi dichiarati dalla società, comprendenti ulteriori componenti. Il vizio attiene all’esistenza stessa della motivazione che, pur graficamente presente, risulta obiettivamente incomprensibile. Resta invece escluso il vizio di ultra-petizione quando il giudice di merito si pronunci su quanto effettivamente oggetto del contendere.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza con cui la C.t.r. Emilia Romagna aveva accolto l’appello della contribuente, una società immobiliare in liquidazione, avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili.
L’Ufficio aveva rilevato che la società aveva ceduto tre immobili a un prezzo superiore a quello dichiarato. L’accertamento scaturiva da indagini finanziarie sui tre acquirenti e si fondava anche sull’applicazione dello studio di settore. La C.t.p. aveva ridotto i maggiori ricavi; la C.t.r., disposta c.t.u. sul valore venale degli immobili, aveva dichiarato l’illegittimità dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, tutti articolati ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., accogliendo il secondo e rigettando il primo, con assorbimento degli ulteriori. Il fulcro della decisione è l’illogicità della motivazione della sentenza di appello.
La C.t.r. aveva confrontato il più probabile valore di mercato indicato dal ctu, riferito ai tre immobili oggetto di accertamento, con i ricavi complessivi dichiarati dalla società, che includevano anche ulteriori componenti. Il rapporto posto a base del decisum era dunque costruito su dati disomogenei.
Secondo la Corte, il raffronto razionale doveva essere compiuto tra i ricavi stimati dal consulente con riferimento ai soli immobili accertati e quelli dichiarati dalla contribuente per quegli stessi immobili. La comparazione effettuata dalla C.t.r. era perciò incomprensibile nella sua struttura logica.
Tale anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione che, benché graficamente esistente, appare obiettivamente incomprensibile. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
La Corte ha invece escluso il vizio di ultra-petizione: la sentenza si era pronunciata su quanto oggetto del contendere, ovvero la determinazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tre immobili indicati nell’atto impositivo. Ha altresì escluso che la C.t.r. avesse ritenuto l’accertamento fondato sugli studi di settore, avendo la sentenza riferito correttamente che esso si basava sulle somme chieste a mutuo e sul confronto dei prezzi di altri immobili, sebbene ritenuti inattendibili.
Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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