Ammissione al passivo: estratto di ruolo e asseverazione del concessionario (Cass. civ. Sez. I n. 6330 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente può dedurre l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto secondario costituito dall’avvenuta allegazione degli estratti di ruolo già depositati con la domanda tardiva di ammissione. Nel giudizio di opposizione l’opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti già prodotti nella fase di verifica innanzi al giudice delegato, sicché il tribunale, in difetto di produzione, deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura. Il concessionario può chiedere l’ammissione al passivo dei crediti tributari sulla base del solo estratto di ruolo, senza necessità di previa notifica della cartella esattoriale. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere formulata con clausole generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione rappresentava al giudice delegato, con dichiarazione depositata nel febbraio 2011, un credito di oltre un milione di euro verso una società ammessa a concordato preventivo. Il curatore del sopravvenuto fallimento comunicava la mancata ammissione al passivo, rilevando che la dichiarazione non poteva qualificarsi come domanda di insinuazione. Il concessionario proponeva allora domanda tardiva ex art. 101 l.fall., chiedendo l’ammissione di un credito di importo inferiore.

Il giudice delegato ammetteva parzialmente il credito, escludendo quello portato da una cartella per omessa notifica e quelli già richiesti con la domanda tempestiva. Il concessionario proponeva opposizione allo stato passivo; interveniva la società assuntrice del concordato fallimentare. Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, rilevando che gli estratti di ruolo allegati recavano timbro e sigla di conformità, ma che l’asseverazione risultava priva della sottoscrizione del concessionario. Proponeva ricorso per cassazione il concessionario.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il secondo motivo e assorbe il primo, involgente un profilo pregiudiziale, in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamato dalle Sezioni Unite n. 9936 del 2014 e da Cass. Sez. lav. n. 12002 del 2014. Le ragioni addotte dal tribunale a reiezione del secondo motivo di opposizione costituiscono la ratio decidendi del rigetto e spiegano valenza anche in ordine al credito escluso per omessa notifica della cartella.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), l.fall., l’opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti già prodotti nella verifica innanzi al giudice delegato; in difetto di produzione, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura (Cass. n. 12549 del 2017; Cass. n. 25663 del 2020). Non opera alcuna preclusione derivante dal mancato esercizio della facoltà di osservazioni ex art. 95, secondo comma, l.fall., non essendo il giudizio equiparabile a quello d’appello (Cass. n. 24160 del 2017; Cass. n. 11026 del 2013).

L’omesso esame può riguardare anche un fatto secondario, dedotto in funzione di prova di un fatto principale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016). Nella specie l’allegazione dei descritti estratti di ruolo già con la domanda tardiva costituisce elemento di fatto, parte integrante della res litigiosa, involto dal dibattito processuale e dotato di indubbia attitudine alla decisività.

Il concessionario può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari sulla base del semplice ruolo, senza previa notifica della cartella, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione che comporta la smaterializzazione del ruolo; gli estratti, copie su supporto analogico di un documento informatico, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia contestato la loro conformità all’originale (Cass. n. 31190 del 2017). La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 29993 del 2017). Rilevano, altresì, l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33408 del 2021, secondo cui è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, e Cass. n. 2732 del 2019. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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