Motivazione contraddittoria e prova contraria nel redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 5597 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, il sistema del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività dei fattori-indice di capacità contributiva, l’Amministrazione è dispensata da ogni ulteriore prova e resta a carico del contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È nulla per motivazione irriducibilmente contraddittoria, e dunque priva del c.d. minimo costituzionale, la sentenza che, fondando su presupposti pressoché identici la conferma di un avviso di accertamento per un anno d’imposta e l’annullamento di quello relativo all’altro anno, non espliciti le ragioni di tale diverso esito. I motivi che, pur rubricati come violazione di legge od omesso esame di fatti decisivi, sollecitino una rivalutazione delle risultanze di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008. L’Amministrazione finanziaria rideterminava sinteticamente il reddito complessivo, originariamente dichiarato pari a zero, sulla base di indici di capacità contributiva costituiti dalla presenza di figli a carico e da volumi d’affari riferibili a ditte individuali. A seguito del contraddittorio preventivo, l’Ufficio riduceva le pretese, mantenendole ferme per entrambi gli anni.

La C.t.p. di Chieti accoglieva il ricorso del contribuente e annullava gli avvisi. La C.t.r. dell’Abruzzo, in riforma parziale, accoglieva l’appello dell’Ufficio quanto all’anno 2006 e lo rigettava quanto all’anno 2008. Contro tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, sia il contribuente, con ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 9232 del 25 giugno 2002, ricorda il principio di unità dell’impugnazione: proposto il ricorso principale, le altre parti devono far valere le loro ragioni nella forma dell’impugnazione incidentale, a pena di decadenza. Nella specie, essendo coincidenti le date di notifica dei due ricorsi, quello proposto separatamente dal contribuente è ammissibile e la qualifica di ricorso principale spetta a quello erariale, per essere anteriore la data della sua iscrizione a ruolo.

L’unico motivo dell’Ufficio, che censura l’error in procedendo per motivazione logica ed apparente, è fondato. La Corte ribadisce che, in tema di accertamento sintetico, i fattori-indice di capacità contributiva posti a base del redditometro dispensano l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, secondo la disciplina dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis.

La Corte precisa la natura e i confini della prova contraria. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: il giudice tributario, accertata l’effettività dei fattori-indice, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può soltanto valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni. Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica: la norma esige una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso di tali redditi, da fornirsi ad esempio mediante estratti di conto corrente. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, comprendente, tra le altre, Cass. n. 1980 del 29 gennaio 2020, Cass. n. 10266 del 2019, Cass. n. 37985 del 28 dicembre 2022 e Cass. n. 19082 del 2022.

Sul piano applicativo, la sentenza impugnata risulta irriducibilmente contraddittoria: la C.t.r., dopo aver correttamente illustrato il procedimento di determinazione sintetica e il riparto dell’onere probatorio, ha accolto l’appello per l’anno 2006 e confermato la decisione di primo grado per l’anno 2008, senza esplicitare alcuna ragione di tale diverso esito, benché il gravame fosse fondato sui medesimi presupposti. La sentenza resta così priva del c.d. minimo costituzionale, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Cass. Sez. VI-5 n. 5209/2018.

Specularmente, i due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. Pur non richiedendosi formule sacramentali per la formulazione dei motivi, la censura, promiscuamente articolata sui parametri dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., si risolve nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Manca inoltre ogni riferimento alla decisività dei fatti e alla durata del possesso delle provviste. Ne segue l’accoglimento del ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità dell’incidentale e la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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