Motivazione apparente e proroga del trattenimento nel C.P.R. (Cass. civ. Sez. I n. 5942 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e dunque viziata ai sensi dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., l’ordinanza con cui il Giudice di pace proroghi il trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri utilizzando una clausola di mero stile preventivamente predisposta su modulo prestampato, senza esaminare le articolate deduzioni difensive proposte con la memoria illustrata all’udienza. Il trattenimento costituisce misura di privazione della libertà personale, conformata dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., con la conseguenza che l’Autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali e alle condizioni legislativamente imposte. La motivazione del provvedimento di convalida della proroga deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero soccorso in mare e condotto in Italia, riceveva la notifica di un decreto di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, per essere entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera, e di un contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

Il Giudice di pace convalidava il trattenimento e lo prorogava una prima volta. All’udienza fissata per la seconda proroga, richiesta dal Questore, la difesa dello straniero si opponeva deducendo la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, fondato su presupposti di fatto erronei, essendo lo straniero stato fotosegnalato all’ingresso. Il Giudice di pace prorogava comunque il trattenimento, richiamando quanto riferito dalla pubblica amministrazione. Il provvedimento, pubblicato il 17.09.2021, era impugnato per cassazione con due motivi; gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il primo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, nonché vizio di motivazione inesistente o apparente. Il motivo è fondato.

Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte al giudice di merito nella memoria illustrata all’udienza, segnatamente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo già notificato. A fronte di tali articolate prospettazioni, il Giudice di pace ha prorogato il trattenimento senza alcuna specifica motivazione, ricorrendo a una clausola di mero stile predisposta su modulo prestampato. La motivazione resa è quindi meramente apparente e non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il trattenimento dello straniero, non allontanabile coattivamente in modo contestuale all’espulsione, è misura di privazione della libertà personale realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). In ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, garantito dalla riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale. Il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti, con il corollario che la motivazione del provvedimento di convalida della proroga deve accertare la specificità dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064).

La Corte sottolinea che la modifica dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, operata dalla legge n. 161/2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la seconda proroga e le successive, essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022). Il decreto di convalida dell’ulteriore proroga non può limitarsi a richiamare le informative di polizia senza riprodurne il contenuto: la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione (Cass. 610/2022). Nel caso di specie il provvedimento, redatto su modulo prestampato, non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, comma 5.

Alla fondatezza del primo motivo consegue, con decisione nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, essendo decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. Il secondo motivo resta assorbito. Quanto alle spese, la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’Amministrazione statale: non vi è luogo a regolazione, e il compenso al difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002; le spese processuali, anche del giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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