Definizione agevolata liti pendenti: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6056 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie pendenti, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022 ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è già stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, con conseguente assenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza di prime cure, aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, fondato sullo scostamento dai risultati dello studio di settore. I giudici d’appello avevano escluso che il solo dato dello scostamento potesse giustificare l’atto impositivo, in presenza di contabilità regolare, e avevano negato rilievo al contraddittorio instaurato con una semplice memoria della parte.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Nelle more del giudizio, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata, allegando la domanda e la quietanza del versamento dell’importo dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’estinzione del giudizio, che assorbe l’esame dei motivi di ricorso. La disciplina applicabile è quella dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2023.

Il Collegio ricostruisce il meccanismo procedimentale: il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve depositare, entro il termine del 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. In tal caso il giudice, con ordinanza in camera di consiglio, dichiara l’estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

La Corte richiama anche la disciplina del diniego di definizione, contenuta nei commi 200 e 201, che prevede la notificazione entro il 31 luglio 2024, l’impugnabilità davanti al giudice che ha dichiarato l’estinzione e la revocazione quale rimedio avverso il provvedimento estintivo. Si tratta di una sequenza che conferma la natura condizionata dell’estinzione, subordinata alla mancata notificazione del diniego nel termine.

Nel caso concreto, il precedente rinvio a nuovo ruolo era stato disposto con ordinanza n. 32501 del 4 novembre 2022, proprio per consentire la definizione agevolata. Accertato il deposito della domanda e della quietanza, la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Da ultimo, l’accoglimento della definizione comporta, secondo la Corte, l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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