Opposizione a cartella previdenziale e interesse al giudizio pendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6199 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei contributi previdenziali, l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 prevede uno specifico mezzo di impugnazione del ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale sono devolute al giudice tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa. Ne consegue che il contribuente il quale, prima della notifica della cartella, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo — impugnando il verbale di accertamento ispettivo o atto equipollente — non può più conseguire alcun risultato utile ove non proponga l’opposizione prevista da tale norma. La decadenza dall’opposizione a ruolo ha infatti carattere sostanziale, non già di mera preclusione processuale, determinando la consolidazione del titolo medio tempore formatosi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto un giudizio di accertamento negativo del debito per premi e contributi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS. Nelle more, gli istituti gli avevano notificato una nota di variazione p.a.t. e una diffida ad adempiere, quindi cartelle esattoriali relative alle medesime pretese, che egli non aveva opposto.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 13.07.2018, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’opposizione proposta dal contribuente. Avverso tale pronuncia questi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo egli impugnato le cartelle esattoriali successivamente notificategli, nessun interesse potesse residuargli alla decisione della controversia, essendo ormai la sottostante questione di diritto preclusa per effetto della mancata opposizione. A fondamento della censura richiama il principio enunciato da Cass. n. 16203 del 2008, secondo cui la mancata proposizione dell’opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio.
Il motivo è infondato. La Corte rileva di aver ormai superato l’orientamento invocato, affermando piuttosto che, prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 uno specifico mezzo di impugnazione del ruolo da azionarsi entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa — sia quelle relative alla regolarità del titolo sia quelle attinenti al merito —, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando il verbale recante l’accertamento ispettivo (così da ultimo Cass. n. 6753 del 2020).
Il Collegio aggiunge che la diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008 trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l’atto propedeutico all’iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali — il verbale di accertamento o altro equipollente — non è un atto per il quale la legge preveda l’impugnazione entro termini perentori. L’unico termine perentorio è quello posto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l’opposizione all’iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica della cartella.
Ne deriva che, se nel sistema della riscossione dei tributi è logico sostenere che una tempestiva opposizione alla cartella non potrebbe rimettere in discussione l’accertamento dell’amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, tale principio non è estensibile alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l’accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l’opposizione a ruolo. Diversamente argomentando, si finirebbe per disapplicare l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo configurabile una preclusione meramente procedurale priva di conseguenze sostanziali.
Nota della Redazione
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