Cartella emessa su sentenza: motivazione per relationem sufficiente (Cass. civ. Sez. V n. 6314 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che segua l’adozione di un atto fiscale già determinativo del quantum del debito di imposta e degli accessori è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente. Tale indicazione soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 l. n. 212/2000, restando un più pregnante obbligo di motivazione imposto solo ove la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa tributaria. Il richiamo al giudizio a seguito del quale la cartella è stata emessa integra il requisito motivazionale, tanto più quando il destinatario sia stato parte di quel giudizio e non possa quindi ignorarne l’esito.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di una sentenza del giudice tributario di primo grado, pronunciata su un ricorso in tema di sanzioni a termini dell’art. 16 d. lgs. n. 472/1997. Ha dedotto il vizio di motivazione e contestato le modalità di calcolo delle sanzioni, lamentando che la cartella non indicava né allegava la sentenza da cui promanava.
La CTP di Messina ha accolto il ricorso. La CTR della Sicilia, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la cartella emessa su sentenza di primo grado non dovesse allegare la sentenza e che la motivazione, redatta su modello ministeriale, fosse corretta. La contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo; l’Ufficio resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 17 l. n. 212/2000 e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza d’appello ha reputato corretta la motivazione della cartella. La ricorrente sostiene che l’omessa indicazione e allegazione della sentenza precluda il diritto di difesa del contribuente.
La Corte giudica il ricorso infondato. Afferma che la cartella, quando segue l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e degli accessori, è congruamente motivata mediante il semplice richiamo dell’atto precedente. Questa indicazione soddisfa l’obbligo di motivazione dell’art. 7 l. n. 212/2000. Un obbligo più pregnante è imposto solo ove la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa tributaria, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022.
Nel caso concreto, essendo la cartella stata emessa a seguito di riscossione frazionata e dell’art. 68 d. lgs. n. 546/1992, era sufficiente il riferimento al giudizio a seguito del quale la cartella era stata emessa. Tale giudizio era peraltro evincibile dall’originario atto di irrogazione delle sanzioni richiamato nella cartella, che il ricorrente non poteva ignorare essendo stato parte di quel giudizio.
La Corte conferma altresì che la cartella viene emessa, anche ai fini del rispetto degli standard di motivazione, secondo un modello ministeriale che prevede l’intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice, richiamando sul punto i precedenti Sez. V n. 30410 del 2021, Sez. V n. 31605 del 2019 e Sez. V n. 25773 del 2014.
Il ricorso è pertanto rigettato, con spese processuali regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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