Rinuncia all’eredità tardiva inefficace se già vi è accettazione tacita (Cass. civ. Sez. V n. 6710 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di debiti tributari del de cuius, l’assunzione della qualità di erede non consegue alla mera chiamata, ma all’accettazione espressa o tacita. Quest’ultima si configura quando il chiamato tenga comportamenti non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, quali l’impugnazione nel merito di un atto di accertamento emesso nei suoi confronti senza contestare la qualità ereditaria. In tale ipotesi la successiva rinuncia all’eredità è priva di effetti, essendo la chiamata già decaduta dal relativo diritto per effetto dell’accettazione tacita. La revocazione della sentenza d’appello, ove parziale e circoscritta a capo autonomo, non fa cessare la materia del contendere nel giudizio di cassazione pendente su parti autonome e indipendenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l’anno di imposta 2007, avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei relativi soci, a cui veniva imputato per trasparenza, ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato. Tra le contestazioni figuravano l’omessa dichiarazione di ricavi e una maggiore plusvalenza imponibile relativa alla cessione di due immobili.

I soci impugnavano gli atti dinanzi alla CTP di Foggia, ottenendo l’accoglimento dei ricorsi. In data 25 dicembre 2013 decedeva una dei due soci. L’Agenzia proponeva appello, notificandolo al procuratore domiciliatario dei contribuenti; nel giudizio di secondo grado si costituiva, tra gli altri, la figlia della socia defunta, affermandosi erede. La CTR di Puglia accoglieva parzialmente il gravame. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i contribuenti, resistito dall’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con memoria depositata nel 2018 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione, rappresentando di avere rinunciato all’eredità con atto pubblico del 13 maggio 2016, senza contestare di avere in precedenza partecipato al giudizio di appello assumendo tale qualità.

La Corte ricorda che l’assunzione della qualità di erede non si desume dalla mera chiamata né dalla denuncia di successione, di natura fiscale, ma solo dall’accettazione, espressa o tacita. Nei debiti tributari del de cuius l’accettazione è condizione imprescindibile dell’obbligazione del chiamato, sicché chi ha rinunciato ai sensi dell’art. 521, primo comma, cod. civ. non risponde. La rinuncia opera però solo se interviene prima di ogni condotta di accettazione.

Anche gli atti di gestione possono integrare accettazione tacita, secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, quando siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede. Gli atti conservativi e di amministrazione temporanea consentiti al chiamato non determinano la mutazione dello status.

Nella specie la Corte rileva che la ricorrente si è costituita in appello non contestando la propria qualità di erede, ma anzi affermandola e censurando nel merito la pretesa erariale, così tenendo un contegno che esorbita dalla conservazione del patrimonio ereditario. L’atto di rinuncia, intervenuto successivamente a tale condotta, è quindi privo di effetti, essendo la chiamata decaduta dal relativo diritto quale già accettante.

Quanto all’ottavo motivo del ricorso principale, la Corte dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse sopravvenuto: la doglianza ha formato oggetto di ricorso per revocazione parziale ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., accolto dalla CTR con sentenza n. 2096/2017, depositata il 12.06.2017. Applicando il principio secondo cui, qualora la revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello, conservano efficacia le parti autonome, il giudizio di legittimità su queste ultime non è travolto. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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