Conto corrente, interesse del correntista all’accertamento del saldo prima della chiusura (Cass. civ. Sez. I n. 6707 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime. Tale interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice: l’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concesso e la riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., né la domanda di accertamento presupposta può dirsi inammissibile per carenza di interesse. Il motivo che censuri siffatta statuizione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il Fatto
Una società correntista convenne in giudizio la banca chiedendo la rideterminazione del saldo di dare-avere del rapporto di conto corrente e la restituzione delle somme asseritamente versate a titolo di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese non pattuite, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tribunale accolse la domanda di ripetizione dell’indebito e condannò l’istituto al pagamento di una somma in favore della correntista, oltre accessori.
La corte d’appello, in parziale riforma, revocò la condanna al pagamento, fermo restando il mero accertamento del credito della correntista, ritenendo che il conto non fosse ancora chiuso alla data di notifica dell’atto introduttivo. Confermò invece l’eccezione di prescrizione accolta in primo grado. Avverso questa pronuncia la banca propose ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e l’incongruenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile una sentenza di mero accertamento, mentre l’attore aveva chiesto la condanna al pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c. Secondo la tesi, una corretta applicazione dell’art. 112 c.p.c. avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse, poiché la pronuncia avrebbe investito un fatto e non un diritto.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, in costanza di rapporto di conto corrente, il correntista conserva l’interesse ad accertare l’invalidità delle pattuizioni da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di conoscere il saldo effettivo a una certa data.
Il Collegio ha ribadito che tale interesse è giuridicamente rilevante sotto tre distinti profili: l’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; il ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento eroso da addebiti contra legem; la riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere una volta rielaborato il saldo. Si tratta di un risultato utile e non attingibile senza la pronuncia del giudice.
A sostegno della conclusione la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214, Cass. 6 novembre 2023, n. 30850, Cass. 4 marzo 2021, n. 5904 e Cass. 5 settembre 2018, n. 21646, rilevando che l’orientamento non merita ripensamento. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione insufficiente non è più deducibile per cassazione e che la ricorrente non ha invocato le corrette categorie ex art. 360 c.p.c.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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