IVA sulla TIA 1: natura tributaria ed esclusione del presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 6989 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tariffa di igiene ambientale (TIA 1), istituita dall’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce una mera variante della TARSU e conserva la qualifica di tributo. Come tale non è assoggettabile ad IVA. L’imposta sul valore aggiunto presuppone un’operazione effettuata “a titolo oneroso”, ovvero un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, che difetta quando l’entrata è imposta dal soggetto pubblico e predeterminata nei costi. L’art. 13 della direttiva 2006/112/CE esclude dalla soggettività passiva gli enti pubblici per le attività esercitate in veste di pubblica autorità. È perciò irrilevante la voce 127-sexiesdecies della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, che presuppone prestazioni svolte “con corrispettivo”.
Il Fatto
Alcuni utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani convenivano in giudizio la società affidataria del servizio, chiedendo di accertare l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TIA 1 per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di condannarla alla restituzione di quanto versato a quel titolo. Il Giudice di Pace di Genova respingeva la domanda. Il Tribunale di Genova, in sede di appello, accoglieva il gravame, accertava l’illegittima applicazione dell’imposta e condannava la società alla restituzione con interessi legali.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, affidati alla violazione delle norme in materia di IVA e alla loro pretesa lettura comunitaria. Gli utenti hanno resistito con controricorso; taluni intimati non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. Il fulcro del ragionamento della Corte è la qualificazione giuridica del prelievo. Richiamando le Sezioni Unite n. 5078 del 15/03/2016, il Collegio ribadisce che la TIA 1, introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, è una mera variante della TARSU. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238/2009 e poi con la sentenza n. 64/2010, ha riconosciuto che il prelievo presenta tutti i caratteri del tributo e non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato.
Su questa base la Sez. V ha costantemente affermato che la tariffa non è assoggettabile ad IVA: l’imposta colpisce una capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo (art. 3 del d.P.R. n. 633/1972), non quando si paga un’imposta destinata a finanziare un servizio di cui beneficia lo stesso contribuente (Cass. n. 3293 del 02/03/2012; Cass. n. 3756 del 09/03/2012; Cass. n. 5831 del 13/04/2012). Il contrasto con l’opposto orientamento della Sezione I, sorto in materia di privilegio ex art. 2752 cod. civ., è stato superato dalle Sezioni Unite, che hanno aderito all’indirizzo della Sezione Tributaria e rilevato che in quelle pronunce la questione dell’imponibilità era un mero obiter dictum.
La determinazione delle Sezioni Unite poggia sugli elementi autoritativi della TIA 1: assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore e utente, totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, assenza del rapporto sinallagmatico presupposto dell’imponibilità. La Corte richiama l’art. 13 della direttiva 2006/112/CE, che esclude gli enti pubblici dalla soggettività passiva per le attività esercitate in veste di pubblica autorità, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-446/98, causa C-174/14, causa C-653/11), secondo cui l’imponibilità richiede un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito.
Ne consegue l’irrilevanza della voce 127-sexiesdecies della tabella A e del d.m. n. 370/2000, che prevedono l’aliquota agevolata e la riscossione mediante bollette per le prestazioni di gestione dei rifiuti: tali disposizioni operano solo quando la prestazione sia resa “con corrispettivo”, elemento che nella specie difetta. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate, perché l’orientamento sulla questione principale si è consolidato solo con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, successiva all’instaurazione del giudizio.
Il quarto motivo, relativo alla rilevabilità dell’eccezione di prescrizione in appello, è infine respinto: la domanda di ripetizione dell’indebito non è soggetta alla prescrizione breve dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., prevista per le prestazioni periodiche, applicandosi il termine decennale della condictio indebiti (Cass. n. 20361 del 14/07/2023; Cass. n. 2554 del 20/02/2003).
Nota della Redazione
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