Tarsu, decadenza quinquennale e decorrenza dall’occupazione in corso (Cass. civ. Sez. V n. 7824 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, il tenore letterale dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 impone di distinguere l’ipotesi in cui l’occupazione o detenzione dei locali sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta, e comunque prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 decorre dall’anno corrente; nel secondo decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. Deve quindi disattendersi l’orientamento per cui il termine decorre sempre dall’anno successivo a quello cui il tributo si riferisce.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla CTP di Napoli un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012, con cui il concessionario della riscossione le contestava l’omessa denuncia delle superfici tassabili occupate in un immobile destinato a uffici e deposito. La società eccepiva, tra l’altro, la decadenza del potere impositivo.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, non risultando provata la ritualità della notifica e non essendosi costituito il raggruppamento concessionario. La CTR Campania, in parziale accoglimento dell’appello, riteneva invece decaduto il potere di accertamento per l’annualità 2011 e, con esso, il diritto agli interessi. Avverso tale sentenza il raggruppamento ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, censurando la CTR per aver individuato il dies a quo del termine quinquennale nel 20 gennaio dello stesso anno oggetto di accertamento anziché in quello successivo. La Corte giudica il motivo infondato.

Il Collegio ricostruisce l’obbligo dichiarativo: i soggetti passivi devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili, con effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. In caso di variazioni il contribuente è tenuto a denunciarle, e la decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 attiene al diritto del Comune di esigere il pagamento, non al potere di accertare l’occupazione o gli altri presupposti del tributo.

La Corte richiama il proprio precedente Sez. 5 n. 22900 del 21/10/2020, secondo cui il contribuente che, dopo una denuncia infedele, resti inerte si trova nella condizione di chi non ottempera all’obbligo dichiarativo, con la conseguenza che il termine quinquennale decorre dall’anno successivo a quello cui il tributo si riferisce. Su questa base la CTR aveva ritenuto tardiva, per il 2011, la notifica dell’atto impositivo.

Il Collegio opera però una distinzione ulteriore, fondata sul dato letterale della norma. Il tenore dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, là dove fissa il termine al 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione, impone di differenziare l’occupazione in corso fin dall’inizio del periodo di imposta, e comunque prima del 20 gennaio, dal caso in cui essa si sia verificata in epoca successiva: nel primo caso il termine decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno seguente. Il legislatore, osserva la Corte, avrebbe altrimenti disposto espressamente la postergazione all’anno successivo, come nell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI.

Su tale premessa il Collegio disattende l’orientamento già espresso, tra le altre, da Sez. 5 n. 27578 del 2018 e Sez. 5 n. 17219 del 2018, e aderisce all’indirizzo più recente (Sez. 5 n. 19531 del 17/06/2022). Nel caso concreto la detenzione era già in corso al principio del 2011, risalendo al 2009: il quinquennio veniva quindi a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso notificato il 27.12.2017, con conseguente tardività della notifica. Il ricorso è rigettato e, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento solo tra il 2021 e il 2022, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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