Ricorso in cassazione tardivo se notificato oltre il semestre (Cass. civ. Sez. V n. 9070 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua notificazione. La sua violazione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile in via preliminare su eccezione dei controricorrenti. Una volta accertata la tardività, ogni motivo di ricorso resta assorbito, così come il ricorso incidentale condizionato, restando la declaratoria di inammissibilità assorbente di ogni ulteriore questione.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di ventiquattro cartelle di pagamento, emesse tra il 2008 e il 2012, con le quali la società ricorrente contestava la notifica, la prescrizione della pretesa erariale, l’eccessiva onerosità degli aggi applicati e l’illegittimità dei ruoli.
La Commissione tributaria provinciale di La Spezia rigettò il ricorso, rilevando anche la carenza di legittimazione attiva in proprio del legale rappresentante. L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 893/01/2015, depositata il 25 agosto 2015. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui hanno resistito con controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dai controricorrenti, rilevando che, ove fondata, essa assorbirebbe ogni ragione di esame dei motivi. L’eccezione è ritenuta fondata.
La Corte muove dalla premessa che il ricorso introduttivo del giudizio fu notificato il 7 dicembre 2012, con la conseguenza che al processo trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, applicabile a tutti i giudizi introdotti a partire dal 4 luglio 2009.
Su questa base normativa, la sentenza del giudice regionale, pubblicata il 25 agosto 2015, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine semestrale prescritto dalla stessa disposizione, scaduto il 29 febbraio 2016. Il ricorso è stato invece notificato alle controparti il 22 marzo 2016, con atto già datato 7 marzo 2016.
Ne deriva che la notifica è stata attivata oltre il termine prescritto, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia resta conseguentemente assorbito.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti delle parti che hanno resistito con controricorso, mentre nulla è liquidato in favore della Camera di Commercio, rimasta intimata. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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