La prova della consapevolezza nelle fatture soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 2804 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. Tale prova non può fondarsi sulla mera inesistenza oggettiva del fornitore, ma richiede elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, della natura fraudolenta dell’operazione. Grava invece sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Tale onere di diligenza costituisce il presupposto stesso della legittimità dell’addebito fiscale, atteso che il criterio della buona fede non poggia sulla regolarità formale della contabilità o sull’esistenza di un vantaggio economico, ma sulla violazione del dovere di diligenza massima richiesto all’operatore accorto.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2016, emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo che l’Ufficio avesse assolto l’onere probatorio dimostrando che le società fornitrici erano soggetti esistenti solo formalmente, titolari della sola partita IVA, privi di dipendenti e di qualsiasi organizzazione logistico-imprenditoriale. La CTR evidenziava inoltre la sussistenza di numerosi elementi indiziari che avrebbero dovuto indurre la società a compiere le dovute verifiche per evitare di essere coinvolta nel meccanismo fraudolento delle società cartiere. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando preliminarmente la questione della rinuncia al mandato da parte del difensore della ricorrente, ritenuta ininfluente in ragione del principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore. Nel merito, il primo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è stato considerato in parte infondato e in parte inammissibile, avendo la CTR correttamente accertato che l’Amministrazione finanziaria aveva tenuto conto delle osservazioni della società contribuente al momento dell’emissione dell’atto impositivo.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha richiamato il principio di diritto per cui l’Amministrazione finanziaria, che contesti la fittizietà soggettiva delle fatturazioni, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario. Tale consapevolezza deve essere dimostrata sulla base di elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà, e incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito con la diligenza massima esigibile.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato tali principi, avendo individuato ulteriori elementi indiziari, quali l’uso dello strumento informatico nelle transazioni e la mancata coincidenza tra il luogo di provenienza della merce e l’emittente delle fatture, idonei a ingenerare il sospetto di una frode. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua, logica e non contraddittoria, senza alcuna inversione dell’onere probatorio. Le censure concernenti la mancata considerazione degli elementi forniti dalla società sono state ritenute inammissibili, vertendo su valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, irrilevanti o inidonee a inficiare il ragionamento inferenziale compiuto.
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Nota della Redazione
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