Perenzione del giudizio amministrativo e computo dell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 9803 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo. Diversamente, si attribuirebbe rilievo a una circostanza sopravvenuta — l’estinzione del giudizio — successiva al superamento del limite di durata ragionevole. Va quindi riconosciuto il diritto all’indennizzo per il superamento del primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo soltanto in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta. Tale principio resta fermo anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 104 del 2010, poiché la norma transitoria sull’istanza di fissazione di udienza non immuta la conclusione circa l’impossibilità di escludere di per sé il danno indennizzabile per la sola declaratoria di perenzione.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di Roma l’indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo definito con provvedimento di perenzione. Dichiarata la propria incompetenza, il processo era stato riassunto davanti alla Corte d’Appello di Perugia, che aveva accolto solo in parte la domanda, riducendo la durata del giudizio presupposto per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

Su ricorso della parte privata, questa Corte aveva cassato il decreto, rilevando che la norma richiamata era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2019, e aveva rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione. Il giudice del rinvio aveva escluso dal computo il periodo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, calcolando la durata non ragionevole in misura ridotta e liquidando un indennizzo pari a euro 500,00 per ogni anno di ritardo. Contro tale decreto la parte ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo centrale censura la decisione del giudice del rinvio per aver escluso dal computo complessivo della durata del processo presupposto il periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 104 del 2010, sul presupposto che il giudizio fosse stato definito con decreto di perenzione.

La Corte ritiene il mezzo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la perenzione non fa venir meno il danno: la declaratoria di estinzione è circostanza successiva al superamento del limite di durata ragionevole e non può retroattivamente elidere il diritto all’indennizzo già maturato. Il riferimento è, tra le altre, a Cass. n. 16413 del 2020, Cass. n. 14386 del 2015, Cass. n. 15 del 2014, Cass. n. 21047 del 2014 e Cass. n. 6619 del 2010.

Il collegio precisa poi che tale principio resiste all’entrata in vigore del d. lgs. n. 104 del 2010 e, in particolare, alla previsione transitoria che impone alle parti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza per i ricorsi pendenti da oltre cinque anni, a pena di perenzione dichiarata con decreto del presidente. Anche questa disciplina, osserva la Corte, non immuta la conclusione: non è la sola declaratoria di perenzione a escludere un danno indennizzabile.

Ne deriva che il diritto all’equa riparazione va riconosciuto in relazione al superamento del primo triennio. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare l’indennizzo considerando l’intera durata del processo, potendo graduare l’importo annuo in relazione all’esiguità della causa dichiarata perenta.

Il secondo e il terzo motivo, che investono la regolamentazione delle spese di lite, restano assorbiti, dovendo il giudice del rinvio provvedere anche su tali spese in relazione all’importo liquidato a titolo di equa riparazione. Il decreto impugnato è pertanto cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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