Medici specializzandi: diritto al risarcimento solo per corsi inclusi nelle direttive europee (Cass. civ. Sez. III n. 10206 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del medico specializzando all’indennizzo per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di formazione specialistica presuppone l’inclusione del corso frequentato negli elenchi allegati alle direttive ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri. Tale inclusione o equipollenza costituisce fatto costitutivo della pretesa, che il giudice deve verificare d’ufficio, indipendentemente da una specifica eccezione del convenuto, non essendo configurabile come fatto impeditivo. Il diritto al risarcimento spetta anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione in anni anteriori al 1982-1983, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi. La liquidazione del danno va commisurata ai parametri dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, non a quelli del d.lgs. n. 257 del 1991.
Il Fatto
Numerosi medici, specialisti formatisi in epoca antecedente al 1991, avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata e tardiva attuazione delle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti. I ricorrenti assumevano di aver frequentato i corsi senza percepire alcuna remunerazione, in violazione del diritto a una adeguata remunerazione previsto dalle direttive.
Il Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla sola Presidenza del Consiglio, aveva accolto in parte le domande, liquidando la somma prevista dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e rigettando quelle degli iscritti prima dell’anno accademico 1983-1984 o relative a corsi non compresi negli elenchi comunitari. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 728 del 2021, aveva poi riconosciuto il diritto anche a chi aveva iniziato la specializzazione nel 1982, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, rigettando invece le pretese di chi invocava la maggior somma del d.lgs. n. 257 del 1991. Avverso tale pronuncia sono stati proposti un ricorso principale dell’Avvocatura dello Stato e plurimi ricorsi successivi e incidentali, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso dell’amministrazione, che censura il riconoscimento del risarcimento a medici i cui corsi di specializzazione non risultano inclusi negli elenchi delle direttive e per i quali non sarebbe stata dimostrata l’equipollenza. Il Collegio ricorda come l’inclusione del corso negli elenchi europei, o la sua equipollenza, costituisca un fatto costitutivo del diritto e non un fatto impeditivo: come tale, deve essere allegato dall’attore e può essere accertato d’ufficio dal giudice, senza necessità di eccezione del convenuto. Ne deriva che la contestazione proposta per la prima volta in appello non incontra il divieto dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di mera difesa in iure.
Il ricorso dell’amministrazione è pertanto ammissibile e fondato: nessuna delle specializzazioni in questione è espressamente inclusa negli elenchi comunitari, né risulta allegato un accertamento consolidatosi in primo grado per effetto del principio di non contestazione. Non rileva che una specializzazione sia stata dichiarata equivalente a quella europea da un decreto ministeriale del 1998, successivo di anni all’iscrizione, poiché il mero inserimento nei decreti ministeriali posteriori al 1991 non incide sull’inadempimento dello Stato, in mancanza dell’effettiva equipollenza da accertare in concreto.
Quanto ai ricorsi incidentali e successivi, la Corte ribadisce che le somme dovute ai medici specializzandi non possono essere commisurate alla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, priva di efficacia retroattiva, avendo l’obbligazione natura para-risarcitoria e dovendo essere quantificata secondo il parametro equitativo dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Tale parametro copre l’intera area dei pregiudizi collegabili al tardivo adempimento, salva la prova di circostanze diverse, nella specie mancante.
Il Collegio esclude poi la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché la quantificazione della remunerazione costituisce scelta discrezionale rimessa agli Stati membri, e non ravvisa disparità di trattamento tra le diverse categorie di specializzandi. Accoglie invece il motivo dei medici c.d. “a cavallo”, iscritti prima del 1982 e in corso al 1° gennaio 1983: in applicazione della giurisprudenza europea e delle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, riconosce il diritto al risarcimento, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, anche a costoro, purché si tratti di specializzazione comune a più Stati membri.
La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rigetto nel merito della domanda di taluni ricorrenti e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per le posizioni restanti.
Nota della Redazione
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