Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione del fatto (Cass. civ. Sez. II n. 10271 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contrappone alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. L’esame delle deposizioni testimoniali e dei documenti, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il vizio di motivazione non è configurabile ove la decisione rispetti il minimo costituzionale e dia atto dell’iter logico-argomentativo seguito. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non è incompatibile con la partecipazione al collegio del presidente o del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, perché questa non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nel settembre 2015 la ricorrente evocava in giudizio una società, invocando l’accertamento del proprio diritto di proprietà esclusiva su un terreno e la condanna al rilascio e al risarcimento del danno. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione, evocando in causa i comproprietari originari dell’area. Uno di essi aderiva alla riconvenzionale, l’altra rimaneva contumace; l’attrice chiedeva quindi anche lo scioglimento della comunione.
Con sentenza n. 1479/2018 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 5640/2019, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado. La ricorrente ha impugnato la pronuncia di secondo grado con quattro motivi, incentrati sulla violazione delle norme in tema di usucapione, sull’erronea configurazione dell’inerzia dei proprietari e sull’omesso esame del dedotto rapporto di comodato.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare una questione processuale: dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024 non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La proposta non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente costituisce fase autonoma di riesame della proposta.
Nel merito, i quattro motivi sono dichiarati inammissibili. Essi attingono la valutazione di fatto condotta dalla Corte di Appello sotto profili distinti: la sussistenza dei presupposti dell’usucapione, la configurazione dell’inerzia dei proprietari, l’esclusione della tolleranza e la derivazione del rapporto con il bene da un titolo, nella specie un comodato. La Corte territoriale ha ritenuto che la prova testimoniale avesse dimostrato l’esecuzione di interventi di edificazione sull’area dal 1977 e che tale circostanza fosse confermata dalle evidenze documentali; ha quindi considerato integrata la prova del possesso esclusivo ultraventennale utile ad usucapionem e ha escluso la tolleranza, rilevando che i proprietari avevano la consapevolezza, quali soci, che era la società a possedere il bene sin dal 1980.
La ricorrente oppone a tale ricostruzione una lettura alternativa del compendio istruttorio. Il collegio ribadisce che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione, richiamando Sezioni Unite n. 24148 del 25 ottobre 2013.
Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove: l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive. Il collegio richiama sul punto Sez. III n. 12362 del 24 maggio 2006 e le conformi Sez. I n. 11511 del 23 maggio 2014 e Sez. L n. 13485 del 13 giugno 2014.
La motivazione impugnata non risulta viziata da apparenza né manifestamente illogica, ed è idonea a integrare il cd. minimo costituzionale, dando atto dell’iter logico-argomentativo seguito, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014. Il collegio condivide integralmente la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.; le memorie delle parti non offrono argomenti ulteriori. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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