Inammissibile il ricorso della parte vittoriosa contro la motivazione che non lede il diritto fatto valere (Cass. civ. Sez. 2 n. 9038 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la parte risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito non ha interesse ad impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere ragioni attinenti alla motivazione, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa. La mancata impugnazione di affermazioni contenute nella sentenza dà luogo a giudicato interno solo se esse costituiscono capi autonomi e risolutivi di questioni dotate di propria individualità, mentre le mere argomentazioni o la valutazione di presupposti necessari di fatto non sono autonomamente impugnabili. Ne consegue che una statuizione avente natura di obiter dictum, non suscettibile di passare in giudicato in quanto la pronuncia conferma pienamente quella di primo grado, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Il Fatto
Un soggetto che aveva ottenuto dal Tribunale l’accoglimento della domanda di accertamento del proprio diritto reale su un fondo gravato da uso civico e la condanna della società occupante al rilascio, vedeva rigettato l’appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, nel confermare integralmente la decisione, aveva tuttavia precisato che il decreto di legittimazione non aveva attribuito la piena proprietà del fondo ma un diritto reale assimilabile all’enfiteusi.
Avverso tale pronuncia di rigetto dell’appello, la parte che ne era uscita completamente vittoriosa proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscergli la piena proprietà a titolo originario e non un diritto di natura enfiteutica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, essendo risultato totalmente vittorioso nel giudizio di appello, contestava in realtà non il dispositivo ma un passaggio motivazionale della sentenza impugnata. Tale statuizione, concernente la natura del diritto riconosciuto, era stata formulata dalla Corte d’Appello quale mera argomentazione a sostegno della decisione di rigetto dell’impugnazione proposta dalla controparte.
La pronuncia impugnata, ha chiarito la Corte, era integralmente confermativa di quella di primo grado, con la conseguenza che è quest’ultima a passare in giudicato. Il passaggio motivazionale contestato non era pertanto suscettibile di formare oggetto di un autonomo capo della decisione, né di acquisire efficacia di giudicato interno, configurandosi come un semplice obiter dictum.
Richiamando il principio secondo cui l’interesse ad impugnare va desunto dall’utilità giuridica che dall’accoglimento del gravame possa derivare, la Corte ha escluso che la parte vittoriosa possa trarre vantaggio da una correzione della motivazione. La parte totalmente vittoriosa, infatti, non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere ragioni attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, evenienza non idonea ad integrare l’interesse all’impugnazione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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