TARSU, esenzione provata dal contribuente e notifica a mezzo posta privata (Cass. civ. Sez. V n. 11209 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il principio secondo cui è l’ente impositore a dover provare la fonte dell’obbligazione tributaria non esonera il contribuente dall’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per ottenere una riduzione della superficie tassabile o l’esenzione, che costituisce eccezione alla regola del pagamento del tributo. La mancata istituzione o attivazione del servizio di raccolta in una parte o zona del territorio comunale deve essere provata dal contribuente che intende avvalersene, potendo la prova essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche per presunzioni. La notifica degli atti tributari eseguita per il tramite di operatore postale privato munito di titolo abilitativo minore è legittima a partire dal 30 aprile 2011, con la conseguenza che nessuna nullità è ravvisabile né, tanto meno, rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso l’avviso di pagamento e il precedente avviso bonario con cui il concessionario della riscossione, nell’interesse del Comune, aveva richiesto il versamento della TARSU per l’anno di imposta 2012, per un importo di 5.827,00 euro. La Commissione tributaria provinciale accoglieva inizialmente il ricorso, annullando l’atto perché notificato tramite servizio postale privato, ma la pronuncia veniva annullata in appello per difetto di contraddittorio nei confronti del concessionario, con rimessione della causa al primo giudice.

Rinnovato il giudizio, la Commissione provinciale dichiarava inammissibile il ricorso contro il concessionario e rigettava comunque l’impugnazione nel merito, non risultando provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti. La Commissione regionale accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo l’insussistenza del possesso di un immobile e confermando la debenza per gli altri, e compensava le spese. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Investita del primo motivo, la Corte rileva che la questione della notifica a mezzo di operatore postale privato non integra alcuna ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio. Le Sezioni Unite n. 299 del 2020 hanno qualificato come nulla e non inesistente la notificazione eseguita senza titolo abilitativo nel periodo antecedente al regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017; le Sezioni Unite n. 8416 del 2019 hanno poi chiarito che le notifiche degli atti amministrativi e tributari effettuate tramite raccomandata da agenzie private sono legittime dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Nel caso concreto, l’impugnazione dell’atto ha comunque posto nel nulla ogni questione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e infondato. La censura sulla mancata prova del regolare svolgimento del servizio non è stata esaminata dal giudice regionale, omissione che avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., profilo non coltivato. Nel merito, la Corte ribadisce che, pur gravando sull’ente impositore la prova della fonte dell’obbligazione, incombe sul contribuente la prova delle condizioni per l’esenzione, secondo la continuità normativa tra TARI e TARSU richiamata da Cass. Sez. T. n. 5766 del 2023. La prova del fatto negativo può essere data mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni.

La Corte respinge il terzo motivo, escludendo che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti del concessionario, con rimessione delle parti al primo giudice ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, possa radicare un giudicato nei confronti del Comune, essendo la nullità riferita all’intera pronuncia.

Il quarto motivo è infine rigettato. La compensazione delle spese è coerente con il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in più capi non integra reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa, ma solo la compensazione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è dunque rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *