Compensazione delle spese e sindacato limitato alla soccombenza totale (Cass. civ. Sez. III n. 12159 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula dal giudizio di cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi. Il giudice del merito non è tenuto a motivare l’insussistenza dei giusti motivi di compensazione, salvo il limite della violazione del principio di soccombenza.
Il Fatto
Due passeggeri hanno convenuto un vettore aereo extraeuropeo dinanzi al giudice di pace, chiedendo la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo a doppia tratta, in partenza da aeroporto non comunitario e con destinazione in aeroporto comunitario. Il giudice di pace ha accolto integralmente la domanda, condannando la compagnia al pagamento della somma prevista dal Regolamento CE 261/04.
La compagnia ha proposto appello, dolendosi dell’applicazione del Regolamento in assenza dei presupposti di cui all’art. 3 del Regolamento medesimo e della mancata allegazione di un danno patrimoniale risarcibile. Il Tribunale, in parziale riforma, ha rigettato le domande degli appellati, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi. Avverso tale pronuncia il vettore ha proposto ricorso per cassazione, censurando proprio il capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese sul rilievo che la sentenza impugnata si era limitata a osservare che non era in contestazione il fatto storico del ritardo. Con un secondo motivo ha prospettato la nullità parziale del capo sulle spese per assenza di motivazione in tema di liquidazione dei compensi legali, in relazione all’art. 132 c.p.c.
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi per connessione logica e comunanza delle censure. Sul punto ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia di compensazione, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte resta dunque affidata alla discrezionalità del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi. La Corte ha richiamato in proposito Sez. 5, ord. n. 10685 del 2019, Sez. 6-3, ord. n. 24502 del 2017 e Sez. 1, ord. n. 19613 del 2017, aggiungendo che il giudice del merito non è tenuto a motivare l’insussistenza dei giusti motivi.
Nel percorso argomentativo è richiamata anche Sez. 6-3, ord. n. 26912 del 2020, secondo cui la denuncia di violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. trova ingresso in sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con integrale rigetto di entrambi i motivi. Non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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