Rimborso sisma 1990: esclusa l’Iva dall’agevolazione fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 12655 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina la definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, non opera in materia di Iva. Il beneficio, quindi, non può comprendere la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto la relativa disciplina condonistica è incompatibile con il sistema comune dell’Iva e con il principio di neutralità fiscale. Il giudice del rinvio, chiamato a verificare la compatibilità del beneficio individuale con la disciplina sugli aiuti di Stato e con il regolamento de minimis, non può accogliere tout court la domanda di rimborso comprensiva dell’Iva. La questione relativa alla restituzione dei contributi Inps, estranea al perimetro del giudizio di rinvio e priva di specificità, è inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente aveva versato, per gli anni 1990, 1991 e 1992, somme a titolo di Iva, Irpef, Ilor e contributi Inps, chiedendone il rimborso in forza dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, quale soggetto colpito dal sisma che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa. Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, il contribuente impugnava il diniego; la C.t.p. di Ragusa rigettava il ricorso.
In sede di appello, la C.t.r. Sicilia — pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 30373 del 2019 — accoglieva l’appello e condannava l’Ufficio alla restituzione dell’intera somma di euro 153.936,36. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, deducendo la violazione del diritto euro-unitario e censurando la restituzione dell’Iva e dei contributi Inps.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato quanto alla censura relativa alla restituzione dell’Iva. La Corte ricostruisce il percorso dell’ordinanza di rinvio, che aveva richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 2008 in causa C-132/06, la quale aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche della legge n. 289/2002 con il sistema comune dell’Iva, per le differenze di trattamento introdotte tra i soggetti passivi e la conseguente lesione del principio di neutralità fiscale.
L’ordinanza di rinvio aveva inoltre valorizzato lo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione UE del 14.08.2015, che aveva qualificato come aiuto di Stato le misure di riduzione di tributi e contributi nelle aree colpite da calamità, illegittimamente attuate in violazione dell’art. 108, par. 3, T.F.U.E., salva l’eccezione dell’aiuto individuale conforme al regolamento de minimis. Il giudice del merito era stato quindi onerato di verificare in concreto la compatibilità del beneficio individuale, richiedendo al contribuente l’autocertificazione di non avere usufruito di altri aiuti nell’anno di riferimento e nei due precedenti.
Su questa base, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 — che prevede, per chi ha già pagato, il rimborso del novanta per cento di quanto versato — non opera in materia di Iva (richiamata Cass. n. 30927 del 2019). La C.t.r., accogliendo tout court la domanda di rimborso anche per la parte relativa all’Iva, non si è attenuta a tali principi.
La censura ulteriore, relativa ai contributi Inps, è invece inammissibile: essa si pone fuori dal perimetro del giudizio come delineato dalla sentenza di annullamento con rinvio, che aveva individuato l’oggetto nella domanda di rimborso di Irpef, Iva e Ilor e non anche dei contributi. Il ricorso difetta di specificità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., non emergendo come la questione sia stata trattata nei gradi di merito e prospettandosi il vizio senza l’indicazione del motivo ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (richiamate Cass. Sez. U. n. 32415 del 2021).
In accoglimento parziale del ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso limitatamente alla domanda di restituzione dell’Iva. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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