Medici specializzandi: risarcimento dal 1° gennaio 1983 anche agli iscritti ante 1982 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13438 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore dei soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. La pretesa è subordinata alla condizione che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di essi, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. Il principio si fonda sull’interpretazione della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, fornita dalla Corte di giustizia UE. L’orientamento supera il precedente più restrittivo che escludeva ogni pretesa per gli iscritti ante 1982.

Il Fatto

Il ricorrente, medico specializzando, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per conseguire il risarcimento del danno da ritardata attuazione delle direttive comunitarie in materia di equa remunerazione dei medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda, rilevando che il corso di specializzazione era iniziato prima del 1° gennaio 1983, e quindi in epoca anteriore al sorgere del diritto a una remunerazione adeguata.

La Corte d’appello di Roma aveva invece accolto il gravame, richiamando le indicazioni della Corte di giustizia UE e di questa Corte, e riconoscendo il diritto al risarcimento, nella misura stabilita dall’art. 11 della legge n. 370/1999, per il periodo di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983. Avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 82/76, 93/16 e 75/363, nonché degli artt. 2043 cod. civ. e 11 della legge n. 370/1999. Sostiene che, essendosi il controricorrente immatricolato prima del 1982, sarebbe esclusa ogni pretesa risarcitoria, poiché il diritto a un’adeguata remunerazione sarebbe sorto solo per chi ha iniziato la specializzazione dopo il 29 gennaio 1982.

La Corte ritiene il ricorso infondato. La decisione impugnata si è conformata al consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche agli iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi.

Il Collegio richiama a sostegno Cass. Sez. III n. 12677 del 2023, Cass. Sez. III n. 25414 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 20278 del 2022, Cass. Sez. I n. 23491 del 2021 e Cass. Sez. Un. n. 20348 del 2018. Tale orientamento supera il precedente Cass. Sez. III n. 13763 del 2018, richiamato nel ricorso, perché anteriore all’intervento della Corte di giustizia UE.

La Corte di giustizia UE, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, su rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni unite n. 23901 del 2020, ha dichiarato che gli artt. 2, par. 1, lett. c), e 3, par. 1-2, e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo la scadenza del termine di adeguamento del 1° gennaio 1983, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La Corte esclude infine l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non potendo la norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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