Omesso esame di fatto decisivo e divieto di rivalutazione della CTU (Cass. civ. Sez. II n. 13838 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non si configura quando la censura non investa l’omessa considerazione di un fatto storico, ma contesti le risultanze della consulenza tecnica e la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente che, sotto l’apparente deduzione di tale vizio, solleciti una diversa lettura delle istanze istruttorie propone in realtà una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non riesamina il merito della vicenda, ma esercita il solo controllo di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda con cui tre attrici hanno convenuto due soggetti innanzi al Tribunale di Fermo per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di disporre della volumetria di loro spettanza. I convenuti avrebbero utilizzato per intero la cubatura relativa alla zona in cui si trovavano le rispettive proprietà.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2.10.2018, ha confermato la decisione. Secondo la Corte distrettuale i convenuti, pur avendo costruito in aderenza e non in sopraelevazione, avevano indebitamente sfruttato l’intera volumetria del lotto, comprensiva della quota spettante al fondo finitimo ricevuta dalle attrici per successione. Non risultava provata alcuna cessione di cubatura. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalle controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando l’interpretazione della relazione peritale e la valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla consulenza tecnica. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Il vizio presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando esso sia stato oggetto di discussione e la sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, qualora il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La Corte richiama sul punto Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053 e Cassazione civile sez. un., 26/07/2019, n. 20399.
Il Collegio ribadisce, inoltre, che è inammissibile il ricorso con cui, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, si miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, secondo Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n. 34476.
Nel caso concreto la censura non riguarda l’omesso esame della consulenza tecnica o di una sua parte, ma contesta le risultanze della stessa per un asserito contrasto tra conclusioni e allegati, nonché la valutazione del perito. Si tratta della sollecitazione di una rivalutazione delle istanze istruttorie, come emerge dallo stesso ricorso, là dove lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ricorda che il vizio di motivazione è configurabile solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi o quando sussista insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico, richiamando Cass. 9.8.2007, n. 17477 e Cass. 7.6.2005, n. 11789.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., novellato dal D. Lgs n. 149 del 2022, e con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità, alle somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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