Il ricorso per cassazione è improcedibile se la sentenza notificata non viene depositata con la relata (Cass. civ. Sez. 3 n. 19545 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza notificata, allorché il ricorrente non provveda al deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, sempre che tale documentazione non risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. L’improcedibilità, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla produzione tardiva della documentazione, né dall’eccezione di parte. Il ricorso, inoltre, è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza quando si limiti a lamentare un'”insufficiente motivazione” senza ricondurla al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., o quando assembli atti processuali senza una sintesi critica.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’assegnazione di un podere agricolo e dalla domanda di un erede volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto quale unico possessore del fondo, ai sensi della legge regionale della Puglia n. 5/1985. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 144/2022, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per difetto di integrità del contraddittorio, non avendo gli appellanti ottemperato all’ordine di integrazione nei confronti di un litisconsorte necessario, ritenendoli colpevolmente inadempienti nell’attività di notifica.
Avverso tale pronuncia gli appellanti soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. La parte resistente si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era improcedibile. Il requisito del deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è preordinato a consentire alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto del vincolo del giudicato formale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata pubblicata il 27 gennaio 2022, mentre il ricorso risultava notificato solo il 4 aprile 2022, oltre il termine di sessanta giorni; la circostanza della notifica della sentenza, invece, non era comprovata in atti, mancando il deposito della relata.
Il Collegio ha precisato che l’improcedibilità non poteva essere esclusa in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, richiamato dai ricorrenti, poiché tale principio opera solo quando la documentazione attestante la notifica risulti nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita d’ufficio, evenienza non ricorrente nel caso in esame. Parimenti, non poteva trovare applicazione il principio di Cass. n. 17066/2013, che ammette la procedibilità quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, dato che tale termine era irrimediabilmente spirato.
La Corte ha inoltre rilevato che l’improcedibilità è un vizio rilevabile d’ufficio, non sanabile dalla mancata eccezione della controparte, e che la documentazione attestante la notifica non può essere prodotta tardivamente, ad esempio con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ha infine assorbito l’eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti solo in sede di memoria.
In via alternativa, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per genericità e per violazione del principio di autosufficienza. La censura, limitata a lamentare una “insufficiente motivazione”, non era stata ricondotta al vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il ricorso assemblava atti processuali senza una sintesi critica, impedendo alla Corte di cogliere i fatti rilevanti.
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Nota della Redazione
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