La copia non autenticata non disconosciuta vale come riconosciuta (Cass. civ. Sez. 2 n. 16742 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 2719 cod. civ., che esige l’espresso disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica sia all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all’originale, sia a quella di disconoscimento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In mancanza di un disconoscimento formale e inequivoco, la copia non autenticata si ha per riconosciuta tanto nella sua conformità all’originale quanto nel suo contenuto. Ne consegue che il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda sulla sola mancata produzione dell’originale o di copia conforme dell’atto, quando la copia prodotta non sia stata contestata dalla controparte.
Il Fatto
Una società acquirente di un fondo rustico conveniva in giudizio i venditori, deducendo che questi non avevano provveduto all’affrancazione dei livelli e alla liberazione di una particella, sulla quale insisteva un immobile privo di continuità delle trascrizioni. La società chiedeva l’accertamento dell’avvenuta vendita del fabbricato e la condanna dei convenuti a legittimare la continuità delle trascrizioni. Il Tribunale rigettava le domande, rilevando che l’attrice non aveva prodotto l’atto pubblico in originale o in copia conforme. La Corte d’appello confermava la decisione, condividendo il rilievo della mancata allegazione documentale e ritenendo che le visure catastali avessero solo valore di pubblicità-notizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’atto di vendita, sebbene prodotto in primo grado in copia non autenticata, non era stato disconosciuto dai convenuti. Questi ultimi si erano difesi nel merito, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi contrattuali e che il termine di adempimento non fosse perentorio, così implicitamente riconoscendo l’esistenza e il contenuto del contratto di compravendita.
Richiamando il principio secondo cui l’art. 2719 cod. civ. esige un espresso disconoscimento, formale e inequivoco, della conformità della copia all’originale, la Corte ha precisato che la relativa disciplina è applicabile tanto al disconoscimento della conformità quanto a quello dell’autenticità della scrittura, con la conseguenza che la copia non autenticata si ha per riconosciuta se non tempestivamente disconosciuta. Questo principio è stato affermato con riferimento ai precedenti Cass. n. 5733/23 e Cass. n. 18074/19.
La Corte ha quindi ritenuto erronea la decisione che aveva basato il rigetto sulla mera inidoneità delle visure catastali ad attestare la proprietà, senza considerare che l’atto di vendita era stato prodotto, sia pure in copia non autenticata, e non era stato contestato. Tale carenza era stata peraltro sanata in appello, dove il documento era stato depositato in copia autentica integrale. Il quarto motivo di ricorso, relativo al risarcimento dei danni, è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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