Studi di settore, prova presuntiva dell’Ufficio e valutazione globale degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 13950 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, spetta al giudice di merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti addotti dall’Ufficio. Gli elementi indiziari vanno valutati sia analiticamente, dando adeguato peso a ciascuno, sia sinteticamente nella loro globalità, verificando se la loro combinazione sia idonea a integrare una valida prova presuntiva. È infondata la deduzione di omessa pronuncia quando la decisione adottata, contrastando con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, essendo sufficiente una motivazione che offra una spiegazione logica della decisione senza analitica confutazione delle tesi non accolte.

Il Fatto

Un contribuente esercente l’attività di trasporto merci su strada ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione sulla base degli studi di settore. La rettifica muoveva dalla incongruità dei ricavi dichiarati nel triennio 2002-2004 e dalle risposte rese dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale; veniva disconosciuta la perdita dichiarata e accertato un maggior reddito con ripresa di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova contraria idonea a sostenere lo scostamento e che non fosse stata dimostrata l’antieconomicità della gestione. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo relativo alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, applicando il principio del rigetto implicito: non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere, ne comporti necessariamente il rigetto.

In tali casi è sufficiente una motivazione che fornisca una spiegazione logica della decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la loro carenza, senza che occorra la confutazione analitica delle tesi non accolte. Nella specie l’accoglimento nel merito della pretesa aveva comportato rigetto implicito dell’eccezione di nullità della sentenza.

La Corte ha aggiunto che la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, così che la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla motivazione del giudice di appello.

Con il secondo motivo l’Ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. e la Corte lo ha ritenuto fondato. Ha ribadito il principio secondo cui, nella valutazione dei fatti noti addotti dall’Ufficio, gli elementi indiziari vanno valutati analiticamente e sinteticamente nella loro globalità, per stabilire se la combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

L’Ufficio aveva dedotto una capacità di spesa derivante da un contratto di mutuo di € 50.000,00, dall’acquisto di due terreni non edificabili e dall’antieconomicità dei redditi dichiarati, inferiori alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. La sentenza impugnata non ha compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi di prova, per cui è stata cassata con rinvio per nuovo esame, anche delle questioni assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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