Indennità di esproprio aree a servizi: i tre criteri vanno applicati congiuntamente (Cass. civ. Sez. I n. 14744 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, l’art. 14 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 impone di tener conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti. I tre criteri sono posti sullo stesso piano: la norma non ne indica alcun ordine di preferenza e richiede la loro applicazione contestuale, congiunta e coniugata. Il giudice di merito non può prescindere da alcuno di essi, né sostituirli con altri parametri, pur ritenuti più favorevoli all’espropriato. Non è pertanto censurabile, per violazione del principio di diritto, la decisione che li combini tutti, senza attribuire al criterio delle caratteristiche del terreno una prevalenza sugli altri.

Il Fatto

Gli espropriati di un terreno ubicato nel territorio comunale, destinato a servizi di quartiere, hanno promosso giudizio per la rideterminazione dell’indennità nei confronti del Comune di Trento, che aveva chiamato in causa la Provincia autonoma. La Corte di appello di Trento aveva in un primo tempo liquidato l’indennità applicando il nuovo regime provinciale, qualificando l’area come edificabile e determinandone il valore mediante una mediazione tra valori residenziali, agricoli e del centro storico.

Con una precedente pronuncia la Cassazione aveva accolto il ricorso del Comune, cassando con rinvio per l’erronea applicazione dei criteri di stima. Riassunta la causa, la Corte di appello, espletata nuova consulenza tecnica, ha rideterminato l’indennità in misura inferiore. Gli espropriati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della norma provinciale e del principio di diritto già enunciato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, articolato in un unico motivo ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., prospetta una lettura gerarchica dei tre criteri di stima: il valore venale dell’area edificabile non potrebbe essere “mediato” con il valore delle aree agricole confinanti, che opererebbero semmai come mera correzione del primo parametro. Su questa premessa i ricorrenti imputano al consulente e alla Corte del rinvio di aver attribuito peso eccessivo alla destinazione dei terreni circostanti.

La Corte respinge l’impostazione. L’art. 14 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, nel testo richiamato, non stabilisce alcun ordine di preferenza tra i criteri e si limita a imporne la considerazione di ciascuno. Neppure i ricorrenti indicano la ragione per cui il criterio delle caratteristiche del terreno dovrebbe prevalere, né perché gli altri dovrebbero operare solo con incidenza minore. La norma provinciale, del resto, corregge a fini perequativi gli effetti della disciplina nazionale, che considera inedificabili i terreni assoggettati a usi meramente pubblicistici.

La censura relativa all’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 26.10.2009 n. 24-26 è priva di supporto argomentativo: la disposizione regolamentare si limita a ribadire che il valore venale è determinato tenendo conto dei tre parametri già contemplati dalla legge provinciale.

Quanto alla asserita violazione del principio di diritto già enunciato, la Corte osserva che la decisione impugnata vi si è attenuta. Il giudice di merito muove dall’effettivo prezzo commerciale del suolo destinato a servizi, senza arrestarsi al valore del terreno secondo il regime inedificabile attribuito dallo strumento urbanistico. Quest’ultimo deve essere corretto e completato mediante un’edificabilità di fatto ricavata dalla combinazione degli indici specificamente individuati, dei quali è postulata l’applicazione contestuale e congiunta.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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