Nel processo tributario il difetto di difesa tecnica è sanato dall’incarico successivo (Cass. civ. Sez. V n. 14782 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso o dell’appello. L’inammissibilità consegue soltanto all’omessa esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di un difensore abilitato. Se la parte ha già conferito l’incarico a un legale abilitato, la nomina opera con efficacia retroattiva e sana il vizio, esonerando il giudice dall’assegnare il termine. Le statuizioni di merito rese dopo la dichiarazione di inammissibilità, essendo il giudice già spogliatosi della potestas judicandi, costituiscono obiter dictum, prive di efficacia e non suscettibili di passare in giudicato.
Il Fatto
Una società agricola riceve tre avvisi di accertamento con cui la concessionaria del servizio di riscossione di un Comune richiede il pagamento dell’IMU per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2015. La contribuente impugna gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo.
La Commissione tributaria regionale conferma l’esito, ritenendo che la materia richiedesse la difesa tecnica e che l’appello fosse stato proposto con l’assistenza di un geometra, non abilitato al patrocinio nelle controversie IMU. Il giudice d’appello esclude che il vizio potesse essere sanato dalla procura successiva a un avvocato. La contribuente ricorre per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il quarto e il quinto motivo, riguardanti il tema della difesa tecnica. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e le Sezioni Unite n. 22601 del 2004, la Corte ricorda che l’inammissibilità non scatta per la mera mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, ma solo per l’omessa esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi dell’assistenza tecnica.
Il principio vale anche in appello. Poiché si tratta di assistenza tecnica e non di rappresentanza, l’incarico può essere conferito anche in secondo grado e persino in udienza. Ove l’evenienza si verifichi per la prima volta in appello, l’ordine deve essere impartito in quel grado, secondo Sezioni Unite n. 29919 del 2017.
Nel caso concreto il giudice regionale non si è avveduto che il difetto era già stato emendato dalla parte con la nomina di un legale abilitato, avente efficacia retroattiva. Ciò esonerava dall’assegnare il termine e precludeva la dichiarazione di inammissibilità. La sentenza è quindi cassata sul punto.
La Corte esamina poi il primo, il secondo e il settimo motivo, relativi alla posizione processuale della concessionaria. Il giudice d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello, aveva comunque valutato la capacità di stare in giudizio, la legittimazione della concessionaria, la validità degli atti impositivi e la tardività dell’impugnazione. Tali statuizioni, osserva la Corte, sono inconciliabili con la ragione assorbente della decisione.
Richiamando Sezioni Unite n. 24469 del 2013 e Sezioni Unite n. 3840 del 2007, la Corte ribadisce che il giudice, una volta dichiarata l’inammissibilità, si spoglia della potestas judicandi. Le argomentazioni di merito sono ininfluenti, prive di effetti giuridici e non passano in giudicato. Il primo e il secondo motivo sono perciò inammissibili per difetto di interesse, dovendo il giudice del rinvio rinnovare ogni valutazione di merito.
Il ricorso è accolto nel quarto e quinto motivo; il primo, il secondo e il settimo sono inammissibili, il terzo e il sesto assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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